Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46694 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46694 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISI GIUSEPPE N. IL 05/03/1978
avverso la sentenza n. 405/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di PARISI
Giuseppe per il delitto di cui all’art. 73, co. 5°, T.U. 309 del 1990 per la detenzione di
20 bustine contenenti cocaina per un peso lordo di gr. 8 (acc. in Palermo il 11\4\2012).
All’imputato veniva ridotta la pena ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed C 4.000= di
multa

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3°, c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Quanto alla commisurazione della pena, il giudice di merito, con adeguata
motivazione, ha evidenziato come l’imputato fosse gravato da plurimi precedenti
penali e pertanto la pena non poteva essere contenuta nel minimo, né potevano
essere concesse le attenuanti generiche.
Va ricordato che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo
edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il
suo compito anche se abbia valutato globalmente gli elementi indicati nell’articolo 133
c.p.. Anzi, non è neppure necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la
scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia media
rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis Cass. IV, 20 settembre 2004, Nuciforo, RV
230278). Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e al versamento della somma di euro 1000,00 in favore della
Cassa delle ammende
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consiglieye estensore

olI Presiden

2. Propone
ricorso per cassazione l’imputato deducendo la insufficienza della
motivazione in ordine alla commisurazione della pena.

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