Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46692 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46692 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANZETTI MATTEO N. IL 15/09/1966
avverso la sentenza n. 4457/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del giudice di primo grado che
lo aveva giudicato responsabile del reato di cui all’art. 590 c.p. commesso con violazione di norme
antinfortunistiche ;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, deducendo
-Rilevato che l’imputato successivamente formulava rituale rinuncia al ricorso;
-Ritenuto che L’impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p.;
-che, in ogni caso, i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la motivazione
riguardo la violazione delle norme antinfortunistiche appare congrua e adeguata;
-La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
contraddittorietà della motivazione;