Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46688 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46688 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OLIVA DOMENICO N. IL 16/12/1959
THAQI VESEL N. IL 29/04/1986
avverso la sentenza n. 5792/2012 GIP TRIBUNALE di REGGIO
EMILIA, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Reggio Emilia -giudice per le indagini preliminari – applicava agli
imputati la pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 d.P.R.
309/90;
-Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione,
dell’art. 129 cod.proc.pen.;
-Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti
di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, mediante riferimenti specifici, di non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, ciascuno al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
osservando che il Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione