Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46687 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46687 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANI AZIZ N. IL 07/04/1977
avverso la sentenza n. 8705/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di BRESCIA, del 17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Brescia – giudice per l’udienza preliminare- applicava all’imputato la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di detenzione illecita di
stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
cod.proc.pen. ;
-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e
di merito per il patteggiamento e l’indicazione, mediante specifico riferimento agli elementi
desumibili dagli atti, della non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non
punibilità ex art.129 C.P.P.;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 129