Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46686 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46686 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ETANNICH MOHAMED N. IL 28/01/1985
avverso la sentenza n. 2982/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA

2. Il ricorso è inammissibile, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c), c.p.p.,
perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
Invero in relazione alla censura relativa della carenza di motivazione sulla
determinazione della pena ed in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze
attenuanti generiche (non previsto nel patto stipulato), va ricordato che nella
giurisprudenza di questa Corte si è ripetutamente affermato che, nel procedimento
speciale disciplinato dagli articoli 444 ss. c.p.p., l’applicazione della pena si fonda sulla
richiesta del pubblico ministero o dell’imputato, cui l’altra parte aderisce convenendo
sulla qualificazione giuridica del fatto, sull’applicazione e la comparazione delle
circostanze, sulla entità della pena, sulla eventuale concessione della sospensione
condizionale della stessa.
L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella convergente
richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione (responsabilità e
pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi
della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato.
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00)
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1500,00 in favore della Cassa delle Ammende .
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigliere estensore

1. L’imputato ETANNICH Mohamed ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena per il reato p. e p. dall’ art. 73 T.U. 309 del 1990
(acc. in Prato il 18\11\2012), per carenza di motivazione della medesima in ordine alla
determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

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