Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46682 del 17/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 46682 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAOUAM ABDERRAZZAK N. IL 01/01/1982
TAHINI RACHID N. IL 22/03/1975
avverso la sentenza n. 1267/2012 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PADOVA, del 11/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

1. Gli imputati HAOUAM Abderrazzak e TAHINI Rachid ricorrono per cassazione contro
la sentenza di applicazione concordata della pena IMZEratCMISi (per reati di cui
all’art. 73 T.U. 309 del 1990, in Loreggia il 19\2\2012), deducendo carenza di motivazione
della medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non punibilità” di cui
all’articolo 129 c.p.p. ed al trattamento sanzionatorio.
2. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio della causa per impedimento del
difensore per avere aderito alla proclamata astensione dalle udienze, in quanto,
vertenedosi in tema di procedimento camerale non partecipato, la presenza del difensore
non è prevista.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposti per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione
degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass. IV,
17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano
le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e
siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento
del giudizio.
3. Come detto, L’istituto in esame trova, dunque, il proprio fondamento primario nella
convergente richiesta di pubblico ministero e imputato sul merito dell’imputazione
(responsabilità e pena conseguente), dal momento che chi chiede la pena pattuita
rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l’accusa.
Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l’imputato
non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal
medesimo accettato, a meno che la pena determinata non sia stata quantificata in
modo illegittimo (Cass. VI, 21\4\2004, n. 18385).
Nella concreta fattispecie, la pena è stata applicata nella misura richiesta e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata.
Resta, pertanto, preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecent /00) a
titolo di sanzione pecuniaria.

OSSERVA

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di € 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA