Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 4668 del 16/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 4668 Anno 2015
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: SAVINO MARIAPIA GAETANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CESARI CALISTO N. IL 02/12/1940
avverso la sentenza n. 567/2010 TRIB.SEZ.DIST. di PONTEDERA, del
18/05/2011
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIAPIA GAETANA SAVINO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. 5-7p
che ha concluso per

e(

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 16/05/2014

Ritenuto in fatto

Cesari Callisto ha proposto, tramite difensore di fiducia, ricorso per Cassazione avverso la sentenza
del Tribunale di Pisa emessa in data 18.5.2011 con la quale è stato riconosciuto colpevole del reato
di cui all’art. 71 co. 1 in relazione all’art. 87 co. 2 lett. c) d.lvo 81/08 come modificato dall’art 56
d.lvo 106/09) perché, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della ditta Arcobaleno
srl, ometteva di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’art.

attenuanti generiche, alla pena di euro 1.500,00 di ammenda.
A sostegno del ricorso la difesa del Cesari deduceva i seguenti motivi
1) Vizio di motivazione della sentenza in ordine alla configurabilità del reato contestato in quanto la
zona in movimento della cinghia era adeguatamente protetta.
Nello specifico rileva la difesa del ricorrente che il giudice, nel porre a fondamento del giudizio di
colpevolezza dell’imputato la circostanza che la sbarra di protezione non fosse sufficiente ad
impedire l’eventuale accesso nella parte posteriore ove si trovava la puleggia, munita di carter di
protezione, non ha tenuto in nessuna considerazione le conclusione del CT della difesa, secondo cui
detto carter di protezione era idoneo ad impedire l’accesso alla parte in movimento, ovvero la
cinghia di trasmissione, per tutta una serie di ragione indicate dettagliatamente nella sua relazione
tecnica e in sede di esame dibattimentale e che comunque, quando la barriera viene rimossa, la
macchina si ferma e si interrompe automaticamente il movimento della cinghia di trasmissione.
Osserva quindi la difesa che, se i tecnici della USL avevano ritenuto la barriera di protezione di cui
il bottale era dotato, idonea a proteggere l’operatore dal bottale in rotazione, che si trova ad una
distanza dalla barriera di circa 18 cm, non si comprende perché la stessa barriera non sia stata
ritenuta idonea a proteggere una parte in movimento (cinghia o puleggia) nella parte interna a
ridosso del motore, posto quindi a maggiore distanza dal bottale. La barriera di protezione, se
idonea a proteggere l’operatore dalla rotazione del bottale, è ancora più idonea a proteggerlo dal
movimento della cinghia, poiché questa si trova a distanza superiore dal bottale. Inoltre non è
possibile accedervi se non togliendo la barriera che ferma il movimento.
2) Si duole il ricorrente della sospensione condizionale della pena concessa dal giudice in quanto,
trattandosi di pena pecuniaria, non aveva interesse ad ottenere tale beneficio ma preferiva pagare
l’ammenda.

1

70 cit. d.lvo descritti nel capo di imputazione. Veniva quindi condannato, previa concessione delle

Ritenuto in diritto

Il primo motivo è inammissibile in quanto si traduce, tramite la surrettizia deduzione di vizi di
legittimità, in censure di merito tese ad una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto
a quella compiuta dal giudice di merito, non consentite in questa sede
Difatti il compito della Cassazione non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca
adeguatezza dell’interpretazione delle prove, riservata al giudice di merito, bensì nel controllare
l’esistenza di un logico apparato argomentativo: la stessa deve accertare se i giudici di merito

deduzioni delle parti e se nell’interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole
della logica, le massime di comune esperienza ed i criteri legali dettati in tema di valutazione delle
prove. Quindi, una volta accertata la tenuta logica della motivazione, non è possibile per la Suprema
Corte procedere ad una nuova valutazione delle risultanze processuale da contrapporre a quella
effettuata dai giudice di merito.
Nel caso in esame la sentenza impugnata ha fornito adeguata motivazione, esente da vizi logici e
giuridici, circa l’ inidoneità della protezione posta all’organo di trasmissione del bottale,
evidenziandone la sua inadeguatezza al fine di impedire l’eventuale accesso alla parte anteriore, che
appariva aperta e priva di protezione, in base agli accertamenti e rilievi, anche fotografici, eseguiti
dal personale della U.S.L., che ha ritenuto di condividere, pur dando conto delle risultanze di
segno opposto dell’accertamento tecnico della difesa dell’imputato.
Fondato appare invece il secondo motivo inerente l’ applicazione della sospensione condizionale
pur in assenza di specifica richiesta da parte dell’imputato. Secondo il costante orientamento di
questa Corte, il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto dall’art. 163 c.p.p, può,
anche di ufficio, concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena dell’ammenda,
accordando preferenza, rispetto al contrario interesse dell’imputato, che non ne ha fatto richiesta,
alla funzione rieducativa della pena propria del beneficio. In tal caso è tenuto a dare giustificazione
delle ragioni della ritenuta prevalenza sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto
delle finalità di prevenzione speciale e di rieducazione dell’istituto (Cass se Z 1, 11.11. 2008 n.
44602, sez 3 27.1.2010n. 11091, sez 5, 5.4.2013 11.1136).
Orbene, nel caso in esame, non è stato addotto alcun elemento, con riferimento alla funzione
rieducativa del beneficio, che giustifichi la priorità ad esso accordata sul contrario
dell’imputato che non lo aveva richiesto.
Di conseguenza il beneficio va revocato, potendosi provvedere direttamente in questa sede. La
sentenza impugnata deve, quindi, essere annullata sul punto senza rinvio, a norma dell’art. 620
2

abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle

c.p.p., lett. 1), con conseguente eliminazione della statuizione inerente alla concessione della
sospensione condizionale della pena irrogata all’odierno ricorrente.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla concessa sospensione condizionale
della pena che elimina.

Così deciso in Roma, in data 16 maggio 2014.

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