Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46673 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46673 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCROFANI ROSITA N. IL 21/01/1981
SCROFANI ALESSIO N. IL 31/07/1989
FARO ALFIO N. IL 10/05/1980
LA FERLA SALVATORE N. IL 07/12/1980
PANARELLO FILIPPO N. IL 04/11/1979
PANARELLO ALDO N. IL 06/10/1981
PANARELLO ALFIO N. IL 28/05/1953
ACCETTA GIOVANNI N. IL 17/06/1976
CONIGLIONE GIUSEPPE N. IL 06/06/1960
GIANNETTO CIRINO N. IL 26/04/1971
avverso la sentenza n. 15553/2012 GIP TRIBUNALE di CATANIA, del
19/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia, Scrofani Alessio,
Panarello Filippo, Panarello Aldo, Panarello Alfio, Accetta Giovanni e Coniglione
Giuseppe nonché, personalmente, Scrofani Rosita, Faro Alfio, La Ferla Salvatore e
Giannetto Cirino avverso la sentenza emessa in data 19.12.2012 ai sensi dell’art. 444
c.p.p. dal G.u.p. del Tribunale di Catania con la quale venivano applicate, tra l’altro, ai
predetti le rispettive pene concordate per vari delitti di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p.
e 73 dPR 309/1990 loro rispettivamente ascritti nonché, quanto ai soli Scrofani Rosita

Scrofani Rosita alla dichiarazione del proposito di impugnare non ha provveduto a far
seguire in tempo utile il ricorso con i motivi onde il ricorso deve intendersi
inammissibile per mancanza dei motivi a sostegno.
Gli altri ricorrenti deducono i rispettivi motivi di seguito riportati:
– Scrofani Alessio: l’omessa indicazione nel calcolo della pena del quantum di
aumento per la continuazione;
– Faro Alfio: il vizio motivazionale in ordine alla mancata verifica di cause

di

proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
– La Ferla Salvatore: il vizio motivazionale in ordine alla mancata verifica di cause di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.. la violazione di legge in relazione alla
ritenuta prevalenza dell’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990 sulla
recidiva, mentre le parti avevano concordato di escludere la recidiva;
– Panarello Aldo, Panarello Filippo e Panarello Alfio:la violazione di legge circa la
maancata assoluzione e, in subordine, rapprsenta l’eccessività della pena e il mancato
riconoscimento dell’attenuante di cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990;
– Accetta Giovanni: la violazione di legge in ordine alla mancata verifica di cause di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.;
– Coniglione Giuseppe: il difetto di motivazione in relazione all’eccessività della pena
irrogata;
– Giannetto Ciro: il vizio motivazionale in ordine alla mancata verifica di cause di
proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
I ricorsi dei suddetti imputati sono inammissibili perché proposti per motivi
manifestamente infondati e non consentiti nella presente sede di legittimità.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un.,
n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli
elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di

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e Scrofani Alessio, anche per quello di cui all’art. 74 dPR 309/1990.

bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale
della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi
(che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti

ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere
in discussione i profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in
particolare, proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè
recriminare sulla qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la
congruità della pena a meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime:
evenienza questa che, nel caso di specie, è senz’altro da escludere.
Peraltro, quanto alla specifica doglianza rappresentata nel ricorso di Scrofani Alessio,
si rammenta che “Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti,
l’accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali
operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle
operazioni stesse. Ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel
determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna
rilevanza, purchè il risultato finale non si traduca in una pena illegale” (Cass. pen.
Sez. IV n. 1853 del 17.11.2005, Rv. 233185).
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, per ciascuno, in favore della cassa delle
ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così eciso in Roma, il 17.7.2013

elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,

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