Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46670 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46670 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MALLAT RIADH N. IL 25/01/1978
SAKKA MOHAMED N. IL 01/03/1986
avverso la sentenza n. 8423/2012 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva
Ricorrono per cassazione, con distinti atti, Mallat Riadh e Sakka Mohamedotherso la
sentenza emessa in data 20.12.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. Tribunale
di Venezia con la quale, tra l’altro, venivano applicate ai;predetti le rispettive pene
concordate di anni uno e mesi quattro di reclusione ed C 6.000,00 di multa (per Mallat
Riadh), con il beneficio della sospensione condizionale, e di anni due di reclusione ed
C 2.000,00 di multa (per Sakka) in relazione a numerosi delitti di cui all’art. 73,
Entrambi deducono il vizio motivazionale (il Sakka anche la violazione di legge) in
ordine alla mancata verifica di circostanze che potessero giustificare il proscioglimento
ai sensi dell’art. 129 c.p.p..
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati ed
aspecifici.
Il motivi addotti sono palesemente privi del requisito della specificità, consistendo
nella generica esposizione della doglianza, pur con dovizia di citazioni
giurisprudenziali, senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione impugnata.
Inoltre, come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen.
Sez. Un., n. 10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione
della sentenza di applicazione della pena va conformato alla particolare natura della
medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché
succintamente, come nel caso di specie, di aver proceduto alla delibazione degli
elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale
della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi
(che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo
129 c. p. p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione
soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti
elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece,
ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione,
anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non
ricorrono le condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione
citata.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in C 1.500,00, per ciascuno, in favore della cassa delle

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comma 1 dPR 309/1990, loro rispettivamente ascritti.

ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della
causa di inammissibilità.

P.Q.M.
i
Dichiara inammissibile, i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento
delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 17.7.2013

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