Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46658 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46658 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAHMOUN ABDELILAH N. IL 08/02/1980
avverso la sentenza n. 6237/2012 GIP TRIBUNALE di BOLOGNA, del
22/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Bologna – giudice per le indagini preliminari- applicava all’imputato la
pena concordata, ai sensi dell’art. 444 cod.proc.pen., per il reato di detenzione illecita di
stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
di cui a V comma dell’art. 73;
-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti in palese carenza dei presupposti per l’applicazione dell’ipotesi
lieve, in ragione della gravità del fatto desumibile anche dalle modalità della detenzione dello
stupefacente (contenuto in numerosi ovuli occultati nell’intestino);
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
Giudice non aveva correttamente qualificato il fatto, poiché avrebbe dovuto riconoscere l’attenuante