Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46651 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46651 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PALMA CIRO N. IL 20/03/1965
PELLECCHIO GAETANO N. IL 12/11/1959
avverso la sentenza n. 455/2012 GIP TRIBUNALE di GELA, del
24/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva

Ricorrono per cassazione, con distinti atti, Di Palma Ciro e Pellecchio Gaetano avverso la
sentenza emessa in data 24.10.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di
Gela con la quale venivano applicate a predetti le rispettive pene concordate di anni due e
mesi dieci di reclusione ed C 24.000,00 di multa (al Di Palma) e di anni due e mesi cinque di
reclusione ed C 18.000,00 di multa (al Pellecchio) per il delitto di cui all’art. 73, comma 1 e 1
bis dPR 309/1990.

dell’art. 129 c.p.p..
I ricorsi sono inammissibili perché proposti per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione della pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi
adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso di specie, di
aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo
delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze
ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione
condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli
negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile
applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso
contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una pronuncia
di proscioglimento ai sensi della disposizione citata.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, per ciascuno, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile. i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle
spese processuali e ciascuno a quello della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2%3

Entrambi deducono la violazione di legge in ordine al mancato proscioglimento ai sensi

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