Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46651 del 12/11/2015


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Penale Ord. Sez. 2 Num. 46651 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:

MASSARIA Patrizio, nato a Napoli il giorno 11/4/1953;
LOMBARDI Angelo, nato a Saronno il Giorno 21/7/1961;

avverso la ordinanza emessa nel proc. n. 7391/2014 R.G.n.r. e n. 2931/2015
R.G.G.i.p. in data 14/8/2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Civitavecchia,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo qualificarsi il ricorso come
appello ex art. 310 cod. proc. pen. e trasmettersi gli atti al Tribunale del riesame
di Roma;
udito il difensore degli indagati, Avv. Pietro MESSINA, che ha concluso insistendo
per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14/8/2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Civitavecchia ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di
MASSARIA Patrizio e LOMBARDI Angelo finalizzata ad ottenere la declaratoria di
sopravvenuta inefficacia della ordinanza applicativa della misura cautelare nei
confronti degli stessi per effetto del mancato rispetto del termine di 30 giorni per

Data Udienza: 12/11/2015

il deposito dell’ordinanza del Tribunale del riesame così come previsto dall’art.
309, comma 10, cod. proc. pen. così come modificato dalla I. 47/2015.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore degli indagati,
deducendo ex art. 606, lett. c), in relazione all’art. 309, comma 10, cod. proc.
pen. la violazione della legge processuale in relazione al deposito dell’ordinanza
del Tribunale del riesame di Roma emessa in data 6/7/2015.
Rileva, al riguardo, la difesa dei ricorrenti che a seguito di ordinanza applicativa

emessa in data 17/6/2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Civitavecchia in relazione a plurime ipotesi di usura continuata,
aveva proposto richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. innanzi al
Tribunale di Roma.
L’udienza innanzi al predetto Tribunale si svolgeva in data 6/7/2015 ed all’esito
della stessa il Tribunale si riservava la decisione.
In data 9/7/2015 veniva depositato in cancelleria il dispositivo della decisione,
mentre l’ordinanza completa della relativa motivazione veniva depositata in
Cancelleria solo in data 7/8/2015.
Ora, osserva parte ricorrente, poiché tra la data della decisione (6/7/2015) e
quella del deposito dell’ordinanza (7/8/2015) sono decorsi più di 30 giorni ne
deriverebbe ai sensi dell’art. 309, comma 10, cod. proc. pen. la perdita di
efficacia dell’ordinanza genetica.
Avrebbe, per contro errato il Giudice per le indagini preliminari nel far decorrere
tale termine dalla data del deposito del dispositivo della decisione (9/7/2015) e
non dalla data nella quale la decisione fu effettivamente assunta (6/7/2015) così
ritenendo non decorso il termine di cui si è detto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare osserva il Collegio che nel caso in esame parte
ricorrente ha ritenuto di procedere con la forma del ricorso diretto per cassazione
avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari di
Civitavecchia in data 14/8/2015 e che l’atto di ricorso contiene al riguardo un
improprio richiamo all’art. 569 cod. proc. pen. che si riferisce espressamente alle
sole “sentenze” e non anche alle “ordinanze”.
In realtà la normativa applicabile per le impugnazioni esperibili nel procedimento
incidentale di natura cautelare quale è quello che in questa sede ci occupa è
quella prevista dagli artt. 309 e segg. cod. proc. pen.

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della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dei propri assistiti

Al riguardo l’art.311 cod. proc. pen. al comma 2 dispone testualmente che “…
l’imputato ed il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per
cassazione per violazione di legge contro le ordinanze che dispongono una
misura coercitiva”.
Non sfugge però che in questo caso non ci si trova in presenza di gravame
formulato contro ordinanza che ha “disposto” una misura coercitiva quanto
piuttosto in presenza di ricorso avverso un’ordinanza (del G.I.P.) in materia

del provvedimento cautelare.
Ne consegue che il ricorso diretto (c.d. “per saltum”) innanzi a questa Corte di
legittimità non era consentito nel momento in cui parte ricorrente ha deciso di
adire nuovamente il G.I.P. al fine di ottenere dallo stesso una decisione in merito
alla asserita sopravvenuta perdita di efficacia del provvedimento cautelare.
Parte ricorrente avrebbe invece dovuto instaurare la procedura di cui all’art. 310
cod. proc. pen.
Alla luce di quanto osservato ed alla luce del generale principio di conservazione
della impugnazioni, deve essere disposta la riqualificazione dell’atto di gravame
come appello ex art. 310 cod. proc. pen., con conseguente trasmissione degli
atti al giudice competente da individuarsi nel Tribunale di Roma – Sezione per il
riesame dei provvedimenti cautelari.
P.Q.M.
Qualificato il ricorso come appello ex art. 310 c.p.p., dispone l’integrale
trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, Sezione Riesame Misure Coercitive,
per la decisione.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

cautelare che ha deciso sul ben diverso profilo dell’eventuale perdita di efficacia

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