Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46650 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46650 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ALIDORO DOMENICA N. IL 03/07/1967
avverso la sentenza n. 440/2009 TRIBUNALE di TRANI, del
10/05/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva pronunciata la condanna di ALIDORO
Domenica per il reato di cui all’art. 116, co. 13°, C.d.S. per guida di un’auto senza
patente (acc. in Trani il 24\9\2008). All’imputata veniva irrogata C 4.000= di ammenda.

3. Il ricorso é inammissibile.
3.1. Nella concreta fattispecie il giudice di merito ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando come la responsabilità dell’imputata emergesse chiara dalle indagini
svolte ed, in particolare, dal fatto di essere stata colta alla guida dell’auto senza avere
mai conseguita la patente.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto ed invitano ad una rilettura nel merito
della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione
della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi
nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero qui avere rilievo.
3.2. Quanto al trattamento sanzionatorioil Tribunale ha ritenuto di non determinare la
pena nel minimo e non concedere benefici, in ragione del precedente specifico
gravante sulla Alidoro. La coerenza e la non manifesta illogicità della motivazione sul
punto, rendono la sentenza insindacabile in questa sede.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dekricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna &ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigli re estensore

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata personalmente, deducendo il difetto di
motivazione in relazione alla affermazione della penale responsabilità, in quanto si
trovava alla guida dell’auto per esercitarsi alla guida con un patentato al fianco;
nonché in relazione alla quantificazione della pena ed alla omessa concessione dei
benefici di legge.

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