Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46650 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46650 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• CALABRETTO Giancarlo, nato a Martinafranca il giorno 3/7/1978;
avverso la ordinanza n. 216/15 in data 15/7/2015 del Tribunale di Taranto in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 15/7/2015, a seguito di giudizio di appello ex art. 310
cod. proc. pen., il Tribunale di Taranto ha rigettato il gravame proposto avverso
la decisione del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale che,
in data 19/6/2015, all’esito dell’udienza preliminare, aveva respinto l’istanza di
sostituzione della misura cautelare personale della custodia in carcere con quella
degli arresti domiciliari formulata nell’interesse di CALABRETTO Giancarlo,
imputato in relazione ai reati di usura continuata ed estorsione.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato,
deducendo:

Data Udienza: 12/11/2015

;

1. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione agli
artt. 24, 25 e 111, comma 1 della Costituzione, 6, comma 1, CEDU, Dir. 67 e
104 di cui all’art. 2 I. 16/2/187 e 34, comma 3, cod. proc. pen.
Rileva la difesa del ricorrente che nel corso della camera di consiglio del
15/7/2015 aveva eccepito l’incompatibilità del Giudice a latere dr.ssa ROMANO in
quanto la stessa aveva presieduto il Tribunale che aveva convalidato con
ordinanza del 6/3/2015, in sede di procedimento di prevenzione, il decreto di

pericolosità sociale dello stesso fondata sulla stessa imputazione per la quale si
procede in questa sede.
Lo stesso magistrato presiede poi lo stesso Tribunale delle misure di prevenzione
che si è riservato di decidere sulla proposta di applicazione di misure di
prevenzione personali e patrimoniali nei confronti del CALABRETTO.
Tale situazione comporterebbe quindi la violazione del principio secondo il quale
ogni processo si svolge davanti ad un giudice terzo ed imparziale. La situazione
descritta avrebbe, inoltre, comportato una compressione del diritto di difesa.
Ciò impone di sollevare questione di costituzionalità degli artt. 33 e 34, in
generale e comma 3, in particolare, e 178, comma 1, lett. a) nella parte in cui
non è prevista la nullità del provvedimento emesso nel procedimento cautelare
ex art. 310 cod. proc. pen. con la partecipazione di chi ha preso parte al
procedimento di prevenzione per l’applicazione di misure personali e patrimoniali
nei confronti dello stesso soggetto e fondato sull’unico materiale di prova, per
violazione degli artt. 24, 25 e 11, comma 1, Costituzione e delle altre norme
sopra citate.
2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione
agli artt. 274, lett. a) e c) e 275, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.
Rileva al riguardo la difesa del ricorrente che l’imputato è rimasto libero per un
lungo lasso di tempo senza aver posto in essere condotte anti-doverose e senza

sequestro dei beni del ricorrente, proprio argomentando sulla attualità della

mai assumere alcuna iniziativa finalizzata a condizionare il materiale di prova pur
essendo a conoscenza delle indagini in corso. ii
i
I fatti in contestazione allo stesso sarebbero, poi, estremamente risalenti nel
tempo il che non renderebbe più concrete ed attuali le esigenze cautelari.
I fatti più recenti – quelli risalenti al 2013 – sono stati oggetto di un autonomo
procedimento, poi riunito a quello per il quale è stata emessa l’ordinanza della
custodia in carcere in data 10/2/2015, ed in relazione ad esso al CALABRETTO
erano già stati concessi gli arresti domiciliari.

2

A ciò si aggiunga che il ricorrente è persona incensurata, che il numero delle
persone offese è stato determinato sulla base del rubricato reato di esercizio
abusivo dell’attività finanziaria in relazione al quale non è consentita
l’applicazione di misura coercitiva carceraria e che anche l’elemento
genericamente citato dal Tribunale del riesame relativo ad una denuncia del
4/4/2014 sporta da LA FRATTA Francesco riguarda fatti collocabili nel tempo nel
periodo 2008-2010.

di proporzionalità relativi alla misura cautelare adottata nell’ottica della
giurisprudenza in materia, tenuto conto dell’intervenuto ridimensionamento del
quadro cautelare ed al fatto che al padre dell’imputato, gravato da precedenti
penali ed a sua volta imputato nel medesimo procedimento, sono stati, invece,
concessi gli arresti domiciliari.
Per il resto le motivazioni del Tribunale del riesame in relazione alla permanenza
delle esigenze cautelari che imporrebbero l’applicazione di misura restrittiva di
massimo livello sarebbero laconiche ed apodittiche oltre che costituite da
semplici espressioni di stile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Sul presupposto – che appare doveroso ricordare alla parte ricorrente – che
“l’eventuale incompatibilità del giudice costituisce motivo di ricusazione, ma non
vizio comportante la nullità del giudizio” (Cass. Sez. U, sent. n. 23 del
24/11/1999, dep. 01/02/2000, Rv. 215097; Sez. U, sent. n. 5 del 17/04/1996,
dep. 08/05/1996, Rv. 204464), deve essere ulteriormente evidenziato che
questa Corte Suprema, con un assunto di recente ribadito e qui condiviso anche
dall’odierno Collegio, ha già avuto modo di chiarire che “non sussiste
l’incompatibilità, ex art. 34 cod. proc. pen., del giudice del riesame che abbia
partecipato al procedimento di prevenzione nei confronti del medesimo soggetto”
(Cass. Sez. 5, sent. n. 2174 del 18/12/2013, dep. 17/01/2014, Rv. 257942).
Scorrendo la motivazione della decisione di questa Corte Suprema da ultimo
citata, si evince come nella stessa sono stati evidenziati alcuni elementi che non
possono che essere ribaditi in questa sede, segnalando che sulla tenuta
costituzionale della mancata previsione di una causa di incompatibilità per il caso
di partecipazione dello stesso giudice sia al procedimento di cognizione che a
quello di prevenzione instaurati nei confronti del medesimo soggetto, il giudice
delle leggi si sia già ripetutamente espresso in termini positivi. La Corte
costituzionale ha infatti sostenuto che è inammissibile la questione di legittimità

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Non sarebbero quindi stati rispettati nel caso in esame i principi di adeguatezza e

costituzionale dell’art. 34 c.p.p., comma 2 sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
24 Cost., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio per
l’applicazione di una misura di prevenzione personale il giudice che, nell’ambito
di un procedimento penale, come componente del tribunale del riesame, si sia
pronunciato sull’ordinanza che dispone una misura cautelare personale, quando i
presupposti sui quali si fonda la richiesta della misura di prevenzione siano gli
stessi che sono stati oggetto di valutazione nella sede del riesame. Nell’occasione

preservare l’autonomia e la distinzione della funzione giudicante, in evidente
relazione all’esigenza di garanzia dell’imparzialità di quest’ultima, rispetto ad
attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo. Qualora un
motivo di pregiudizio all’imparzialità del giudice derivi da sue attività compiute al
di fuori del giudizio in cui è chiamato a decidere – siano esse attività non
giudiziarie o attività giudiziarie svolte in altro giudizio – si verte nell’ambito di
applicazione non dell’istituto dell’incompatibilità ma in quello dell’astensione e
della ricusazione (Corte Cost. n. 306/1997). Del pari, e per i medesimi motivi, si
è ritenuta manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale, proposta in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dello stesso comma
secondo dell’art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede, in un processo avente
per oggetto il delitto di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.),
l’incompatibilità del giudice che abbia concorso a pronunciare il decreto di
applicazione di una misura di prevenzione, con il quale sia stata affermata
l’esistenza della medesima associazione di tipo mafioso e l’appartenenza ad essa
della stessa persona imputata nel successivo processo penale (Corte Cost. n.
178/1999). È poi vero che con la successiva sentenza n. 283/2000 l’art. 37
c.p.p., comma 1 è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede che
possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere della
responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non
penale, una valutazione di merito “sullo stesso fatto” nei confronti del medesimo
soggetto, ma, per l’appunto, la declaratoria di incostituzionalità presuppone
l’identità della

regudicanda

e, soprattutto, interviene sull’orizzonte della

ricusazione, senza intaccare le condizioni di validità del provvedimento adottato
dal giudice ritenuto incompatibile.
Alla luce di quanto detto non v’è spazio alcuno per ritenere fondato il motivo di
ricorso

de qua,

per ritenere che nel caso in esame sia intervenuta una

compressione del diritto di difesa e tantomeno per sollevare incidente di
costituzionalità in relazione alle norme e sotto i profili indicati dal ricorrente.

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I

il giudice delle leggi ha osservato che la ratio dell’istituto dell’incompatibilità è di

2. Anche il secondo motivo di ricorso è da ritenersi manifestamente infondato.
È anzitutto necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei
provvedimenti adottati dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà
personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento
non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi
materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi,

ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute
adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e
insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare,
nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è,
perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che
il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro
negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni
rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6, sent. n. 2146 del
25.05.1995, dep. 16.06.1995, rv 201840; Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011,
dep. 04/01/2012, Rv. 251760).
Nel caso in esame il Tribunale ha motivato la permanenza delle esigenze
cautelari in ragione della circostanza che non risultano affievolite le condizioni
rispetto al provvedimento applicativo della misura custodiale (oltretutto non
particolarmente risalente nel tempo) che non risulta certo essere stato altrimenti
annullato in relazione alla condizioni che ne hanno giustificato l’emissione.
Del resto correttamente risulta avere operato il Tribunale del riesame nel
momento in cui ha ritenuto di doversi occupare soltanto delle eventuali situazioni
sopravvenute tra l’emissione del provvedimento genetico ed il momento in cui il
Giudice è stato nuovamente chiamato a decidere sul trattamento cautelare.
Infatti, trattandosi di impugnazione proposta su provvedimento di rigetto di
modifica del trattamento cautelare la stessa non può investire – come vorrebbe
parte ricorrente facendo riferimento alla risalenza nel tempo dei fatti-reato in
contestazione o alla “buona condotta procedimentale” tenuta in epoca anteriore
all’esecuzione dell’ordinanza del G.I.P. del 10/2/2015 – i presupposti del
provvedimento genetico della misura cautelare (ivi compresi quelli dell’attualità e
concretezza delle esigenze cautelari all’epoca in cui detta ordinanza fu emessa),
presupposti la cui lamentata assenza all’evidenza poteva essere fatta valere nel

5

né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato,

gravame avverso l’ordinanza stessa (gravame peraltro rigettato dapprima da
Tribunale del riesame e, poi, da questa Corte Suprema con sentenza di questa
sezione n. 26805 del 2015 con la conseguenza dell’essersi formato un giudicato
cautelare sul punto).
Ne consegue che, come ha correttamente osservato il Tribunale nell’ordinanza
che in questa sede ci occupa, la valutazione circa l’affievolimento delle esigenze
cautelari e la possibilità di garantirle con misura diversa dalla custodia in carcere

quattro mesi intercorrenti tra il 10/2/2015 ed il 19/6/2015.
Ora, se ben si osserva la vicenda processuale così come sottoposta all’odierno
Collegio, l’unico elemento di novità che risulta intervenuto nella vicenda che in
questa sede ci occupa è costituito dall’evento processuale dalla celebrazione
dell’udienza preliminare, non rilevando certo elementi quali il fatto della condotta
dell’imputato anteatta rispetto alla custodia in carcere (ivi compreso il suo stato
di incensuratezza), i sequestri compiuti, od il diverso trattamento cautelare
ricevuto in precedenza per una vicenda processuale relativa ad altri fatti o,
ancora, il trattamento cautelare riservato ad altro coimputato (nella specie il
padre dell’odierno ricorrente) la posizione del quale resta autonoma e che non
può certo essere valutata in termini di comparazione con quella dell’odierno
ricorrente non essendo – al di là di mere affermazioni contenute nel ricorso stato sottoposto a questa Corte alcun elemento documentale sul punto.
Per il resto il Tribunale del riesame con motivazione congrua e non certo
caratterizzata da affermazioni apodittiche o clausole di stile ha anche
correttamente ricordato che a carico dell’imputato oggi ricorrente sono state
configurate non solo le esigenze cautelari di cui alla lett. c) dell’art. 274 cod.
proc. pen. ma anche quelle di cui alla lett. a) della medesima disposizione di
legge e che la mera celebrazione dell’udienza preliminare – lo si ribadisce – non
presenta alcuna elisione del rischio che l’imputato possa attivarsi per indurre
nelle numerosissime persone offese il silenzio, la ritrattazione od il
ridimensionamento della dichiarazioni accusatorie nel corso della prossima sede
dibattimentale deputata alla acquisizione della prova.
La congrua e giuridicamente ineccepibile motivazione offerta dal Tribunale del
riesame, può rendersi criticabile solo ove si intendesse entrare nel merito delle
relative scelte, giacché ciascuno degli elementi di positivo risalto messi in luce
dalla difesa, sono stati singolarmente esaminati e motivatamente sviliti alla luce
di opposte considerazioni, che non possono certo dirsi frutto di argomentazioni

non potrà che riguardare gli elementi eventualmente sopravvenuti nei circa

L

incongrue o fondate su parametri non saldamente ancorati a quelli previsti dalla
legge, in tema di proporzionalità e adeguatezza delle misure di cautela.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C

Poiché dalla presente decisione non consegue la rinnessione in libertà del
ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della stessa
sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato trovasi
ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo
94.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp.att. c.p.p.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.

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