Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46649 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46649 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMADOU DIOP N. IL 28/08/1978
BADOU SEYDI N. IL 27/01/1983
FALL MODOU N. IL 01/01/1998
avverso la sentenza n. 15162/2012 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
21/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA LA CORTE

-Rilevato che il Tribunale di Torino -giudice per le indagini preliminari- applicava agli imputati la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
-Rilevato che gli imputati proponevano, congiuntamente il Badou e il Fall ed autonomamente il
Mamadou, ricorso per cassazione avverso la decisione;

determinazione della pena, i criteri di cui all’art. 133 cod.proc.pen., mentre il Mamadou si doleva
dell’inosservanza dell’art. 240 c. 3 c.p., deducendo l’assenza di un nesso strumentale tra il telefono
cellulare e il reato, oltre alla carenza di elementi tali da far considerare il denaro sequestrato come
provento dell’attività illecita;
– Rilevato che non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure attinenti alla
misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente determinata ( Cass.
21/12/2009 El Hanana);
– Rilevato, altresì, che la sentenza impugnata contiene congrua motivazione riguardo alle ragioni
che inducono a ritenere i presupposti per la confisca obbligatoria del telefono, sotto il profilo della
pertinenza al reato, e del denaro sequestrato, considero:20 provento di reato in ragione dell’accertata
attività illecita;
– Ritenuto che, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e che la declaratoria
d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non
emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.

P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.

rilevato che i primi due imputati osservavano che il Giudice aveva omesso di valutare, ai fini della

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