Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46649 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46649 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• DIOMEDES Domenico, nato a Torrennaggiore il giorno 26/12/1966;
avverso la ordinanza n. 1366/2014 in data 14/5/2015 del Tribunale di Bari in
funzione di giudice del riesame,
visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 14/5/2015, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di
Bari, in parziale accoglimento del gravame proposto dal Pubblico Ministero di
Foggia avverso l’ordinanza emessa in data 1/10/2014 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Foggia che aveva rigettato la richiesta di
avviamento del trattamento cautelare nei confronti di DIOMEDES Domenico, ha
disposto nei confronti del predetto la misura cautelare degli arresti donniciliari in
relazione ai reati di cui ai capi 13, 16, 24 (nella forma tentata) 32, 33, 36, 45,
46, 68, 69, 75 (in esso assorbita l’ipotesi di cui al capo 96), 76 (riqualificato nella
forma tentata e da ritenersi assorbita in questa ipotesi quella di cui al capo 97),

Data Udienza: 12/11/2015

85, 86, 88, 92, 103, 106 e 108 della rubrica delle imputazioni, rigettando nel
resto il gravame.
I menzionati capi di imputazione per i quali è stato disposto l’avviamento del
trattamento cautelare riguardano reati contro il patrimonio (concorso in furti,
ricettazioni ed in un caso in riciclaggio talvolta rimasti a livello di tentativo, di
mezzi di trasporto ed agricoli, di fitofarmaci e di pannelli fotovoltaici) consumati
negli anni 2012 e 2013.

deducendo:
1. Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 591 e 581 cod. proc. pen.
Si duole al riguardo la difesa del ricorrente che il gravame proposto dal Pubblico
Ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile essendosi lo stesso
limitato ad un generico rinvio all’originaria richiesta di applicazione della misura
cautelare senza evidenziare in maniera specifica le ragioni per le quali non erano
condivisibili le argomentazioni contenute nell’ordinanza di rigetto pronunciata dal
Giudice per le indagini preliminari con particolare riguardo alla posizione di
DIOMEDES Domenico.
2. Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 292 e 273 cod. proc. pen. ovvero in ordine alla sussistenza
dei gravi indizi di colpevolezza così come contestati e carenza ed illogicità della
motivazione sul punto.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che il Tribunale del riesame
avrebbe fondato la propria decisione su indizi di colpevolezza che non hanno
trovato alcun riscontro oggettivo essendo basati esclusivamente sul contenuto di
intercettazioni telefoniche che al più avrebbero potuto costituire un input per
l’inizio delle indagini.
3. Nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
in relazione agli artt. 292, 274, lett. c), e 275 cod. proc. pen. e carenza ed
illogicità della motivazione sul punto.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che difetterebbe nel caso in esame il
requisito della concretezza ed attualità delle esigenze cautelari in relazione al
ritenuto pericolo di reiterazione delle condotte criminose trattandosi di fatti assai
risalenti nel tempo.
Con memoria depositata nella Cancelleria di questa Corte Suprema in data
4/11/2015 segnala la difesa del ricorrente che nei confronti del ricorrente è stata

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Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’indagato,

fissata udienza preliminare per i fatti di cui è processo per il giorno 4/11/2015 e,
per l’effetto, evidenzia che anche per tale ragione sono venute meno le esigenze
cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Trattasi di questione proposta in questa sede in termini assolutamente generici e
comunque già formulata dalla difesa dell’odierno ricorrente con memoria

dato una risposta congrua e conforme a diritto (cfr. pagg. 8 e 9 dell’ordinanza
impugnata) evidenziando, in maniera del tutto condivisibile, che “la questione
dell’inammissibilità del gravame proposto dal Pubblico Ministero deve ritenersi
superata dalla considerazione che la stessa genericità, oltre che ermeticità,
dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari rende innplausibile che al
Pubblico Ministero dovesse essere richiesto un supplemento di argomenti al di là
di quelli già spesi nell’atto di impulso. La sanzione di inammissibilità avrebbe
potuto essere rilevata solo nel caso in cui il Pubblico Ministero si fosse limitato a
richiamare la propria richiesta, mentre nel caso di specie ha svolto censure
specifiche sulle argomentazioni svolte dal Giudice per le indagini preliminari”.
De resto è appena il caso di ricordare che il Giudice per le indagini preliminari
ebbe a rigettare la richiesta di avviamento del trattamento cautelare non per
insussistenza della gravità indiziaria ma sulla base della risalenza nel tempo dei
fatti in contestazione che – asseritamente ed in parte – assumevano carattere
occasionale.
2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che del
tutto generico e, per l’effetto, inammissibile.
Il ricorrente, infatti, contesta la sussistenza della gravità indiziaria in relazione ai
reati per i quali è stato disposto dal Tribunale l’avviamento del trattamento
cautelare con affermazioni apodittiche, contestando il valore probatorio (rectius:
gravemente indiziario) delle intercettazioni senza però fare alcuno specifico
riferimento al contenuto di alcuna di esse.
Fermo restando, infatti, che il contenuto delle intercettazioni qualora sia bene
determinato ed inequivoco ben può costituire, anche da solo, il compendio
indiziario necessario per l’avviamento del trattamento cautelare, non sfugge che
nel caso in esame il Tribunale risulta avere operato un’analisi dettagliata delle
conversazioni intercettate ricollegandole poi tra loro ed ai singoli episodi in
contestazione.

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depositata innanzi al Tribunale del riesame ed alla quale il Tribunale stesso ha

Ci si trova in presenza, quindi di un’ordinanza congruamente e logicamente
motivata che ha operato un’adeguata valutazione degli elementi costituenti i
gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’odierno ricorrente.
Per il resto deve solo essere ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte
Suprema hanno già avuto modo di chiarire che “in tema di misure cautelari
personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di
motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla

di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai
limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente
conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro
indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica
e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze
probatorie”. (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la
specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a
controllo la validità dell’ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali
enumerati nell’art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la
legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione
della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve
essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di
cui all’art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare
contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e
tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata
probabilità di colpevolezza) (Cass. Sez. U, sent. n. 11 del 22/03/2000, dep.
02/05/2000, Rv. 215828).
Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha
trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (cfr. ex

ceteris: Cass. Sez. 4, sent. n. 26992 del 29/05/2013, dep. 20/06/2013, Rv.
255460).
Ne consegue – ed il discorso vale anche per le esigenze cautelari di cui si dirà più
avanti – che “l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc.
pen. e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274 stesso codice è rilevabile in
cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od
in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del
provvedimento impugnato. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di
legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del

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consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito

giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei
dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo
formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Cass. Sez. F,
sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; Sez. 3, sent. n.
40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698).
3. Manifestamente infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso.

tema di misure coercitive, la distanza temporale tra i fatti e il momento della
decisione cautelare, giacché tendenzialmente dissonante con l’attualità e
l’intensità dell’esigenza cautelare, comporta un rigoroso obbligo di motivazione
sia in relazione a detta attualità sia in relazione alla scelta della misura” (ex
ceteris: Cass. Sez. 4, sent. n. 24478 del 12/03/2015, dep. 08/06/2015, Rv.
263722) va detto che il Tribunale del riesame risulta nel caso in esame avere
correttamente adempiuto a tale obbligo motivazionale.
L’art. 274, lett. c), cod. proc. pen. nel testo attualmente vigente dispone infatti
che le misure cautelari possono essere – tra l’altro – disposte “quando, per
specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona
sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti
o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi
commetta gravi delitti … della stessa specie di quello per cui si procede”.
Ora, il Tribunale del riesame ha sottolineato a tal proposito:
a) le condotte seriali tenute dall’indagato in forma “professionale” ed avvalendosi
spesso dell’ausilio di più complici organizzati in squadre e con mansioni
prestabilite;
b) la personalità criminale sufficientemente strutturata del DIOMEDES che già da
sé sarebbe dimostrativa del pericolo di reiterazione di condotte criminose della
stessa specie;
c) la presenza di un precedente specifico dell’indagato;
d) la sussistenza a carico dello stesso di una pendenza giudiziaria emergente dal
certificato dei carichi pendenti sempre per una condotta di reato nella stessa
materia oggi in contestazione commessa alcuni mesi dopo l’ultimo episodio
censito il che sposta in avanti nel tempo ed in termini più vicini a quelli di cui al
giudizio che in questa sede ci occupa la prognosi di (attuale) pericolosità;
e)

l’assenza di prove concrete circa l’intervenuta resipiscenza da parte

dell’indagato desumibile da una concreta ed irreversibile modifica del regime di

Partendo dal principio, condiviso anche dall’odierno Collegio, in base al quale “in

vita o di un suo sradicannento territoriale tale da far venir meno l’attualità del
pericolo che lo stesso possa tornare a commettere reati della stessa specie.
Ritiene la Corte che nel caso in esame ci si trovi quindi in presenza di
motivazione che ha spiegato in maniera congrua e logica le situazioni che hanno
portato il Tribunale del riesame a ritenere sia la concretezza che l’attualità delle
esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., con la conseguenza
che anche sotto tale profilo non è ravvisabile alcun vizio dell’ordinanza

Da ultimo deve essere rilevato che la produzione difensiva di cui alla memoria
depositata in data 4/11/2015 con la quale si segnala che nei confronti
dell’imputato è stata fissata l’udienza preliminare per il prossimo 9/12/2015 è
assolutamente irrilevante ai fini dell’assunzione della presente decisione.
Questa Corte, infatti, è chiamata ad effettuare la propria valutazione con
riguardo alle condizioni di emissione del provvedimento impugnato ed al
momento dello stesso non certo in relazione alle situazioni sopravvenute per le
quali, se parte ricorrente lo riterrà, dovrà procedere con nuova istanza da
presentarsi al Giudice del merito.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Si provveda ai sensi dell’art. 28, comma 1-ter, Reg. Esec. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

impugnata.

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