Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46648 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46648 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RISPO ROBERTO N. IL 27/06/1987
avverso la sentenza n. 19161/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
28/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
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Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Roma -giudice monocratico- applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di detenzione illecita di stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 129
commissione del fatto;
-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e
di merito per il patteggiamento e l’indicazione, mediante specifico riferimento agli elementi di
prova, della non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129
C.P.P.;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
cod.proc.pen., con particolare riferimento alla capacità di intendere e di volere al momento della