Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46648 del 12/11/2015

Penale Sent. Sez. 2 Num. 46648 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

A.A.;

nell’ambito del procedimento nr. 4758/2014 R.G.n.r. iscritto per l’ipotizzato reato
di cui all’art. 640 cod. pen. nei confronti di:

B.B.;

avverso il decreto di archiviazione in data 27/4/2015 del Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Asti,
visti gli atti, il decreto e il ricorso;
vista la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore Generale dott. Eugenio SELVAGGI, che ha concluso chiedendo
dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal consigliere dr. Marco Maria
ALMA;

RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 27/4/2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Asti ha disposto, pur in presenza di opposizione della persona offesa,
l’archiviazione de plano del procedimento penale sopra indicato ritenendo da un
lato l’inconferenza delle indagini suppletive indicate nell’atto di opposizione e,
dall’altro, l’infondatezza della notizia di reato trattandosi di questione di esclusivo
rilievo civilistico.

Data Udienza: 12/11/2015

Ricorre per Cassazione avverso il predetto decreto la persona offesa
personalmente, deducendo l’inosservanza delle norme processuali stabilite a
pena di nullità per i procedimenti in camera di consiglio di cui all’art. 410 cod.
proc. pen. per omessa fissazione dell’udienza a seguito di opposizione alla
richiesta di archiviazione.
Evidenzia, al riguardo, parte ricorrente che il Giudice per le indagini preliminari
disponendo l’archiviazione del procedimento nonostante fosse stato presentato

udienza camerale avrebbe determinato una nullità procedurale oltretutto facendo
un’indebita valutazione anticipata nel merito dei mezzi di indagine suppletiva
indicati nel predetto atto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In via del tutto preliminare deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso in
quanto sottoscritto personalmente dalla persona offesa.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte Suprema “il ricorso
per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione non può essere
proposto personalmente dalla persona offesa ma deve essere sottoscritto, a
pena di inammissibilità, da difensore munito di apposito mandato defensionale,
pur se non integrato da procura speciale (cfr. ex ceteris: Cass. Sez. 6, sent. n.
2330 del 15/01/2014, dep. 20/01/2014, Rv. 258256).
L’inammissibilità del ricorso incidente sulla non corretta instaurazione del
rapporto processuale preclude la possibilità di prendere in esame le doglianze di
parte ricorrente.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa
di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

tempestivo ed ammissibile atto di opposizione e ciò senza fissare la prescritta

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