Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46645 del 04/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46645 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Ferrara nei
confronti di
Laba Vasile Mihai, nato in Romania il 2/2/1993
avverso l’ordinanza 2/5/2015 del Gip presso il Tribunale di Ferrara
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del Sostituto
Procuratore generale, Marilia Di Nardo, che ha concluso per l’annullamento
del provvedimento impugnato;

RITENUTO IN FATTO

Il P.M. presso il Tribunale di Ferrara ha proposto ricorso avverso il
decreto con il quale il Gip di Ferrara ha dichiarato inammissibile la richiesta
di archiviazione del P.M. osservando che vi era un bene in sequestro sul
quale il RM. non aveva provveduto. Avverso tale ordinanza propone ricorso
il RM. deducendo che trattasi di provvedimento abnorme, per avere il
giudice operato al di fuori dei poteri previsti dall’art. 409 cod. proc. pen.

1

Data Udienza: 04/11/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.

Il ricorso è fondato.

2.

Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, è

affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per la singolarità e
stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale,

potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di
là di ogni ragionevole limite. L’abnormità dell’atto processuale può
riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l’atto, per la sua singolarità,
si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il
profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo,
determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo (Cass. Sez. U,
Sentenza n. 26 del 24/11/1999 Cc. (dep. 26/01/2000) Rv. 215094).
3.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato per la singolarità e

stranezza del suo contenuto risulta avulso dall’ordinamento processuale in
quanto i provvedimenti che il giudice deve adottare sulla base di una
richiesta di archiviazione sono solo quelli indicati e previsti dall’art. 409
cod. proc. pen. L’ordinamento non prevede che il Gip possa dichiarare
inammissibile la richiesta di archiviazione formulata dal P.M., né,
tantorneno, sottoporla a condizioni.
4.

Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato

senza rinvio. Gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Ferrara per il
prosieguo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli
atti al Tribunale di Ferrara.
Così deciso, il 4 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo

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