Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46638 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46638 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:



FRANCINI Giglio Onelio, nato a Napoli il giorno 23/6/1981;
FRANCINI Giovanni, nato a Napoli il giorno 15/2/1961;
SCOTTI Fabio, nato a Napoli il giorno 20/8/1980;
VIADANA Roberto, nato a Torino il giorno 24/10/1964;

avverso la sentenza n. 221 in data 19/1/2015 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 19/1/2015 la Corte di Appello di Torino, previa
riqualificazione del fatto ascritto a SCOTTI Fabio come violazione dell’art. 416,
comma 2, cod. pen. con conseguente rideterminazione della pena allo stesso
inflitta, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 4/4/2014 dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino il quale – per la parte che
in questa sede interessa – aveva dichiarato:
– FRANCINI Giglio Onelio colpevole dei reati a lui ascritti ai capi 1 (associazione
per delinquere), 2, 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9 e 13 (tutti relativi a fatti di
ricettazione di beni di varia natura di provenienza illecita);

Data Udienza: 12/11/2015

- FRANCINI Giovanni colpevole del reato a lui ascritto al capo 13 (ricettazione di
lingotti in alluminio);
– SCOTTI Fabio colpevole dei reati di cui ai capi 1, 7, 8, 9 e 13 sopra indicati;
– VIADANA Roberto colpevole dei reati di cui ai capi 13 sopra indicato e 14
(ricettazione di componentistica per autoveicoli);
e ritenuti per ciascun imputato unificati i predetti reati sotto il vincolo della
continuazione, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche

Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati,
deducendo:
1. per FRANCINI Globo Onelio:
1.a Mancanza di motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata ex
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente che la sentenza impugnata presenta
un deficit argonnentativo in ordine alla sussistenza del reato associativo.
Mancherebbe, in sostanza, la dimostrazione di un vincolo associativo tra gli
imputati che vada al di là degli stretti legami di parentela che avvincono i
coimputati.
1.b Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62-bis, 81
e 133 cod. pen. e conseguente illogicità della motivazione.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente dell’irrogazione di trattamento
sanzionatorio eccessivo alla luce della omessa applicazione della riduzione delle
circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione oltretutto non
sorretta da idonea motivazione.
2. per FRANCINI Giovanni:
2.a Erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 62-bis, 81,
133 e 114 cod. pen. e conseguente illogicità della motivazione.
Si duole, al riguardo la difesa dell’imputato della insufficiente motivazione
adottata al riguardo dalla Corte di Appello con riguardo al mancato
riconoscimento degli effetti delle concesse circostanze attenuanti generiche nella
loro possibile massima estensione e del mancato riconoscimento allo stesso
imputato della circostanza attenuante di cui all’art. 114 cod. pen. alla luce della
minima partecipazione prestata dallo stesso nella consumazione dell’azione
delittuosa.

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ed operata la riduzione per il rito li aveva condannati a pene ritenute di giustizia.

2.b Erronea applicazione di legge con riferimento all’art. 530, comma 2, cod.
proc. pen. e conseguente vizio di motivazione.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che il FRANCINI è stato
condannato sulla base di un compendio probatorio debole e fondato
esclusivamente sulla sua “vicinanza” ai componenti dell’associazione.
La mera presenza del FRANCINI Giovanni durante il viaggio a Milano in
compagnia del figlio nonché le due telefonate intercorse tra il ricorrente de quo

responsabilità dell’imputato che doveva, quindi, essere mandato assolto dal
reato ascrittogli.
3. per SCOTTI Fabio:
3.a Inosservanza o erronea applicazione della legge penale e mancanza o
manifesta illogicità della motivazione con riferimento a quanto previsto dagli artt.
416 e 110 cod. pen. in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc.
pen.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di Appello non
avrebbe tenuto conto degli aspetti differenziali tra l’associazione per delinquere
ed il concorso di persone nel reato continuato atteso che nel caso in esame è
emerso che gli imputati si accordavano in maniera del tutto occasionale al fine di
commettere gli episodi delittuosi.
Difetterebbe inoltre in capo all’imputato l’elemento soggettivo del reato
associativo in quanto la commissione di uno o più delitti programmati
dall’associazione non dimostra automaticamente l’adesione alla stessa che
sarebbe peraltro caratterizzata da un fenomeno costituito da un gruppo familiare
preesistente.
4. Per VIADANA Roberto:
4.a Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606,
comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente con riguardo alla contestazione di
cui al capo 13 della rubrica delle imputazioni che il VIADANA sarebbe stato
incaricato in maniera ingannevole dal coimputato FRANCINI Giglio Onelio di
guidare un mezzo per il trasporto di merce poi risultata di provenienza illecita.
Non risulterebbero contatti tra il VIADANA ed i responsabili della vendita della
merce.
Con riguardo, poi, all’episodio di cui al capo 14 della rubrica delle imputazioni la
buona fede del VIADANA sarebbe dimostrata dal fatto che se egli avesse saputo

ed il SULEJMANOVIC non costituirebbero elementi sufficienti a fondare la penale

della provenienza illecita della merce l’avrebbe trasferita altrove e non l’avrebbe
certo custodita in un furgone parcheggiato sotto casa nel cortile condominiale ed
alla vista di tutti.

4.b Vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente del fatto che la motivazione della
sentenza della Corte di Appello si sarebbe appiattita su quella del Giudice di

FRANCINI Giglio Onelio ed il VIADANA il quale ultimo non è un soggetto dedito al
crimine.
I reati in contestazione all’imputato avrebbero dovuto essere derubricati in quelli
di favoreggiamento ed allo stesso avrebbero dovuto essere concesse le
circostanze attenuanti generiche con grado di prevalenza sulle aggravanti con
contenimento della pena irrogata e riconoscimento della sospensione
condizionale della stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso formulato nell’interesse di FRANCINI Giglio Onelio
quello formulato nell’interesse di SCOTTI Fabio (motivi sopra riassunti ai punti

1.a e 3.a) appaiono meritevoli di trattazione congiunta stante la sostanziale
identità della materia trattata.
Va detto subito che trattasi di motivi manifestamente infondati.
Non è in discussione lo svolgimento dei fatti (il FRANCINI e lo SCOTTI sono
sostanzialmente confessi) ma solo la corretta qualificazione giuridica della
condotta posta in essere dagli imputati come associazione per delinquere
finalizzata alla consumazione di una serie di reati contro il patrimonio (nella
specie ricettazioni e furti). Nel ricorso formulato nell’interesse dell’imputato
SCOTTI si è inoltre posta in dubbio la sussistenza dell’elemento psicologico del
ricorrente con riguardo alla adesione al sodalizio criminale.
Orbene, risulta oramai consolidata nella giurisprudenza di questa Corte Suprema
la distinzione tra il reato associativo ed il concorso di persone nel reato
continuato nel senso che “l’elemento distintivo tra il delitto di associazione per
delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel
carattere dell’accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via
meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno
o più reati – anche nell’ambito di un medesimo disegno criminoso – con la
realizzazione dei quali si esaurisce l’accordo e cessa ogni motivo di allarme
sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all’attuazione di un più vasto

prime cure e sarebbe fondata esclusivamente su di uno scambio di telefonate tra

programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti,
con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche
indipendentemente e al di fuori dell’effettiva commissione dei singoli reati
programmati” (ex ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 933 del 11/10/2013, dep.
13/01/2014, Rv. 258009).
Quanto, poi ai profili oggettivo e soggettivo “ai fini della configurabilità del delitto
di associazione per delinquere, è necessaria la predisposizione di

realizzazione di una serie indeterminata di delitti, nella consapevolezza, da parte
di singoli associati, di far parte di un sodalizio durevole e di essere disponibili ad
operare nel tempo per l’attuazione del programma criminoso comune”

(ex

ceteris: Cass. Sez. 2, sent. n. 20451 del 03/04/2013, dep. 13/05/2013, Rv.
256054).
Passando all’esame delle decisioni dei Giudici di merito di cui al processo che qui
ci occupa, va detto subito che risulta dalle stesse che i requisiti per la
configurabilità del reato associativo sono stati tutti presi in considerazione e, con
motivazione congrua e conforme a diritto, ritenuti sussistenti.
Nulla quaestio innanzitutto sul numero dei partecipanti al sodalizio criminale (che
peraltro neppure i ricorrenti contestano).
E’ stato, poi, evidenziato come dalle indagini sono emersi:
a) l’esistenza di un accordo tra gli imputati comprovato dalla partecipazione dei
medesimi a plurime condotte di ricettazione variamente articolate varie delle
quali hanno visto coinvolti FRANCINI Giglio Onelio e SCOTTI Fabio;
b) l’apprezzabile durata nel tempo delle condotte criminose (quantomeno dal
febbraio all’ottobre del 2013);
c) la precisa ripartizione dei ruoli all’interno del sodalizio criminale;
d) l’adozione di uno schema operativo ripetitivo nella commissione dei reati-fine:
i beni sottratti venivano prima collocati in un deposito collocato in località Piobesi
Torinese e successivamente presso un capannone sito in Trana e le scelte dei
beni da ricettare erano costanti ed erano relative a metalli di pregio facilmente
commerciabili ovvero a macchinari ed utensili vari;
e) disponibilità di mezzi: aree e capannoni idonei all’occultamento di mezzi di
provenienza illecita ed allo stoccaggio dei beni trafugati in attesa di un futuro
smercio nel mercato illegale, strumenti per tagliare e selezionare il metallo,
dotazione di cellulari spesso intestati a prestanome e cambiati con frequenza
nonché disponibilità di documentazione falsa (autofatture e copie di documenti di
identità);

un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla

f) capacità di reperire soggetti terzi (quali il VIADANA) non organici al sodalizio
criminale ma idonei a svolgere singoli incarichi di trasporto merce.
A ciò si aggiunga che è stato chiarito in sentenza il fatto che gli imputati non
hanno mai mostrato di voler interrompere l’attività illecita.
Trattasi, come detto, di elementi che portano a ritenere assolutamente corretta
la valutazione operata dai Giudici di entrambi i gradi di merito circa la
configurabilità a carico del FRANCINI Giglio e dello SCOTTI del reato di

Per dovere di completezza deve solo essere evidenziato che è del tutto
irrilevante l’osservazione secondo la quale si sarebbe trattato di una serie di
condotte delittuose poste in essere dai componenti di un sodalizio familiare
preesistente, situazione questa tutt’altro che incompatibile con la costituzione di
un sodalizio criminale e, anzi – come ha correttamente osservato la Corte di
Appello – idonea a “cementare” ulteriormente i rapporti tra i sodali.
Quanto all’elemento psicologico legato alla partecipazione al reato associativo,
fermo restando il fatto che “ai fini dell’accertamento dell’elemento psicologico del
soggetto agente, essendo la volontà ed i moti dell’anima interni al soggetto, essi
non sono dall’interprete desumibili che attraverso le loro manifestazioni, ossia
attraverso gli elementi esteriorizzati e sintomatici della condotta. … Ne deriva
che i singoli elementi e quindi anche quelli soggettivi attraverso cui si estrinseca
l’azione, inerenti al fatto storico oggetto del giudizio, impongono una loro analisi
la quale, essendo pertinente ad elementi di fatto, costituiscono appannaggio del
giudizio di merito, non di quello della legittimità che può solo verificare la
inesistenza di vizi logici, la correttezza e la compiutezza della motivazione,
l’assenza di errori sul piano del diritto, così escludendosi in tale sede un terzo
riapprezzamento del merito” (Cass. Sez. 1, sent. n. 12726 del 28/09/1988, dep.
21/09/1989, Rv. 182105), va ricordato che “il dolo del delitto di associazione a
delinquere è integrato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla
realizzazione del programma delinquenziale in modo stabile e permanente e può
desumersi in modo fortemente indiziante dalla stessa realizzazione in modo
conforme al piano associativo” (Cass. Sez. 6, sent. n. 9117 del 16/12/2011, dep.
07/03/2012, Rv. 252388) nonché quando la pluralità delle condotte dimostri la
continuità, la frequenza e l’intensità dei rapporti con gli altri associati (cfr. Cass.
Sez. 6, sent. n. 11446 del 10/05/1994, dep. 17/11/1994, Rv. 200938).
Le descritte situazioni sono risultate comprovate a carico dello SCOTTI.

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partecipazione ad associazione per delinquere ex art. 416 cod. pen.

2. Anche i motivi di ricorso formulati nell’interesse degli imputati FRANCINI
Giglio Onelio, FRANCINI Giovanni e VIADANA Roberto sopra rispettivamente
riassunti ai

punti 1.b, 2.a e 4.b (seconda parte)

appaiono meritevoli di

trattazione congiunta inerendo entrambi al trattamento sanzionatorio legato alla
concessione ed all’incidenza delle circostanze attenuanti.
Va detto subito che a tutti i predetti imputati sono state riconosciute le
circostanze attenuanti generiche.

la Corte di Appello – anche attraverso un legittimo richiamo per relationem alla
decisione del Giudice di prime cure – ha prodotto una motivazione congrua
sottolineando anch’essa la indubbia gravità della vicenda per natura, modalità,
danno cagionato e profitto conseguito dagli imputati oltre che i precedenti penali
dei quali gli stessi (seppure in misure diverse) risultano essere gravati.
Al riguardo deve solo essere ricordato che la graduazione della pena, anche in
relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti
ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita,
così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt.
132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel
giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena
la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e
sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, sent. n. 5582 del
30/09/2013, dep. 04/02/2014, Rv. 259142).
Quanto, poi, alla negazione del riconoscimento della circostanza attenuante di
cui all’art. 114 cod. pen. qui nuovamente invocato nell’interesse dell’imputato
FRANCINI Giovanni, va detto che anche in questo caso la Corte di Appello nella
sentenza impugnata vi ha dato una risposta corretta in punto di diritto.
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di
concorso di persone nel reato, ai fini dell’integrazione della circostanza
attenuante della minima partecipazione (art. 114 cod. pen.), non è sufficiente
una minore efficacia causale dell’attività prestata da un correo rispetto a quella
realizzata dagli altri, in quanto è necessario che il contributo dato si sia
concretizzato nell’assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di
efficacia causale così lieve rispetto all’evento da risultare trascurabile
nell’economia generale dell’iter criminoso. Ne deriva che, ai fini dell’applicabilità
dell’attenuante in questione, non sufficiente procedere a una mera comparazione
tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, ma occorre accertare – attraverso
una valutazione della tipologia del fatto criminoso perpetrato in concreto con

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Quanto poi alla determinazione del trattamento sanzionatorio riservato agli stessi

tutte le sue componenti soggettive, oggettive e ambientali – il grado di efficienza
causale, sia materiale, sia psicologica, dei singoli comportamenti, rispetto alla
produzione dell’evento, configurandosi la minima partecipazione, di cui all’art.
114 cod. pen., solo quando la condotta del correo abbia inciso sul risultato finale
dell’impresa criminosa in maniera del tutto marginale, cioè tale da poter essere
avulsa, senza apprezzabili conseguenze pratiche, dalla serie causale produttiva
dell’evento. (v.. Cass. Sez. 5, sent. n. 21082 del 13.4.2004, dep. 5.5.2004, rv

Poiché il contributo di FRANCINI Giovanni nella consumazione del reato allo
stesso in contestazione non è certo stato ritenuto dai Giudici di merito del tutto
trascurabile nell’economia generale della condotta delittuosa, correttamente è
stato negato allo stesso il riconoscimento dell’invocata circostanza attenuante di
cui all’art. 114 cod. pen.
Quanto, infine, all’invocata derubricazione dei fatti-reato in contestazione al
VIADANA nella fattispecie di favoreggiamento la Corte di Appello nel respingere
tale richiesta vi ha dato risposta adeguata e conforme a diritto richiamando
anche i passaggi della sentenza del Giudice di prime cure che consentono, sulla
base della ricostruzione delle condotte di ritenere un concorso pieno
dell’imputato nei fatti di ricettazione allo stesso contestati e, per l’effetto, di
escludere la possibilità di procedere all’invocata derubricazione del reato.
Ciò rende manifestamente infondati i motivi di ricorso

de quibus formulati

nell’interesse degli imputati FRANCINI Giglio Onelio, FRANCINI Giovanni e
VIADANA Roberto.
3. Del tutto generico e, quindi, inammissibile è, poi, il secondo motivo di ricorso
formulato nell’interesse dell’imputato FRANCINI Giovanni e sopra riassunto al

punto 2.b.
Il motivo di ricorso è infatti caratterizzato da affermazioni apodittiche relative
all’insufficienza del compendio probatorio a fondare una sentenza di condanna
dell’imputato che non si confrontano adeguatamente con le risultanze processuali
e con i profili motivazionali delle sentenze di entrambi i gradi del giudizio di
merito.
Il motivo di ricorso de qua contesta di fatto la rilevanza ai fini della intervenuta
condanna degli elementi probatori indicati anche dalla stessa Corte di Appello e
sostanzialmente ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal
giudice del gravame. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per

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229201, e molte altre in senso conforme).

la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4,
29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598,
Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945;

4. Manifestamente infondati sono infine entrambi i motivi di ricorso formulati
nell’interesse dell’imputato VIADANA e sopra riassunti ai punti 4.a e 4.b (prima
parte).
Deve osservarsi che il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in
realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche
dopo la Novella. La modifica normativa dell’articolo 606 cod. proc. pen., lett. e),
di cui alla legge 20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del
controllo demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e
non può estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta giudice della motivazione.
In sostanza, nel caso in esame il ricorrente propone, peraltro in via ipotetica oltre che assai generica – una valutazione del compendio probatorio alternativa a
quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per Cassazione,
perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata
dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante
con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere inconfutabile, ovvia,
e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella ritenuta in
sentenza. (cfr., con riferimento a massime di esperienza alternative, Cass. Sez.
1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, tutti i ricorsi esaminati devono
essere dichiarati inammissibili.

9

Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra
loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, ai
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.

processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese

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