Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46636 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46636 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:

LOCCI Andrea, nato a Lanusei il giorno 14/5/1974
PIRODDI Antonio Baldassare, nato ad Orotelli il giorno 23/3/1972

avverso la sentenza n. 3010/13 in data 29/10/2013 della Corte di Appello di
Bologna;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi;
udito il difensore dell’imputato LOCCI, Avv. Potito FLAGELLA, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udito il difensore dell’imputato PIRODDI, Avv. Giangualberto PEPI, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso al contenuto del quale si è
riportato.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 29/10/2013 la Corte di Appello di Bologna, previa
riduzione in termini ritenuti di giustizia delle pene irrogate agli imputati, ha
confermato nel resto la sentenza di condanna emessa in data 23/4/2010 dal
Tribunale di Parma che aveva dichiarato LOCCI Andrea e PIRODDI Antonio
Baldassare, in concorso tra loro, colpevoli dei reati di rapina pluriaggravata ai
danni della Banca Popolare di Novara, Agenzia di Torrile, di sequestro di persona
aggravato, di detenzione e porto illegale di una pistola (fatti tutti commessi il

Data Udienza: 12/11/2015

10/9/2001) e di furto pluriaggravato di due autovetture (fatti commessi
entrambi il 7/9/2001.
Al LOCCI è stata contestata ed applicata la recidiva specifica ed
infraquinquennale ed al PIRODDI la recidiva, reiterata, specifica ed
i nfraq ui nq uen na le.
Ricorrono per Cassazione avverso la predetta sentenza i difensori degli imputati,
deducendo:

1.a Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla ritenuta certezza dell’impiego, da parte dei rapinatori delle due autovetture
di cui al quarto capo di imputazione. Violazione dell’art. 192 cod. proc. pen.
Rileva, al riguardo la difesa del ricorrente, che sussistono in atti una serie di
elementi per escludere che le predette autovetture furono quelle utilizzate dai
rapinatori e ciò alla luce delle convergenti dichiarazioni dei testimoni oculari
(AJVAZOVSKI e CECI) che hanno parlato di una sola autovettura di colore grigio
all’esterno della banca. I Giudici del merito avrebbero quindi dato per esistente
un fatto non provato.
1.b Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla ritenuta certezza della presenza, all’interno della cartellina rinvenuta sul
luogo della rapina, di documentazione relativa all’autovettura Fiat Uno targata
CR470517.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che la Corte di Appello avrebbe
assunto al riguardo una decisione illogica e lacunosa, essendo emerso nel corso
di altro processo relativo agli stessi fatti ma celebrato nei confronti di altri
soggetti (GIACCIO Raffaele, APREA Dario e MOTO Angelo) che non vi era un
collegamento certo tra la cartelletta e l’autovettura Fiat Uno ed avendo il teste
MONTAGNA riferito che la cartellina maneggiata da uno dei rapinatori era di
colore marrone (asseritannente contenente “moduli delle tasse”) e non nero,
come quella invece rinvenuta sul luogo della rapina.
1.c Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alla ritenuta irrilevanza dei riconoscimenti eseguiti dai testimoni della rapina nei
confronti di altre persone identificate.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che i testimoni ebbero a riconoscere
con assoluta certezza APREA e GIACCIO e ad indicare un accento dei rapinatori
che non coincide con quello dell’origine sarda degli odierni imputati. Ed anche a
voler considerare il fatto che il GIACCIO ha sembianze simili a quelle del
PIRODDI, non si vede come ciò possa riverberarsi sulla affermazione di penale
2

1. per LOCCI Andrea:

responsabilità del LOCCI. In ogni caso la Corte di Appello nella motivazione della
sentenza impugnata ha trascurato il fatto che oltre al teste MONTAGNA, altri due
testi (MANFREDI e MORDACCI) hanno parlato dell’accento dei rapinatori diverso
dal sardo.
1.d Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine
alle caratteristiche e condizioni fisiche del LOCCI.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che il LOCCI pochi mesi prima dei fatti

da diverse inabilità (difficoltà di deambulazione) e la spiegazione fornita dai
Giudici distrettuali in ordine al fatto che egli abbia potuto comunque partecipare
alla rapina è inverosimile.
Tra l’altro nella sentenza impugnata non è stata spesa alcuna parola in relazione
all’altro elemento evidenziato dalla difesa e consistente nella divergenza di
statura tra il soggetto che è stato visto entrare in banca come secondo
rapinatore e quella del LOCCI.
1.e Violazione e falsa applicazione dell’art. 192 cod. proc. pen. Mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta
responsabilità del LOCCI per il furto delle automobili di cui al quarto capo di
imputazione.
Rileva, innanzitutto, la difesa del ricorrente che la Corte di Appello avrebbe
erroneamente qualificato come inammissibile (peraltro poi esaminandola) la
doglianza de qua non tenendo conto che la stessa illustrava un ulteriore percorso
argomentativo finalizzato a sostenere una richiesta di assoluzione dell’imputato.
Nel merito sottolinea la ritenuta assenza di dati processuali che possano
ricondurre al LOCCI il furto dei predetti autoveicoli sui quali non fu rinvenuta
alcuna impronta riconducibile all’odierno ricorrente, con la conseguenza che
l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato anche per tale reato
sarebbe frutto di mere congetture essendo ben possibile che i furti siano
riconducibili a terze persone od anche solo al coimputato PIRODDI.
1.f Violazione e falsa applicazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. in
relazione alla ritenuta responsabilità del LOCCI sulla base di un unico elemento
indiziante ma non univoco. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità
della motivazione sul punto.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’unico elemento a carico del
LOCCI è costituito dalla presenza di una sua impronta palmare su di una
cartellina ritrovata nell’istituto di credito dove fu commessa la rapina.

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di cui è processo aveva subito un grave incidente stradale ed era quindi affetto

Non vi è però certezza che il LOCCI solo perché ha lasciato tale impronta si
trovasse sul luogo della rapina ed abbia concorso nella consumazione della
stessa, ben avendo potuto maneggiare la cartelletta in altro momento
trattandosi di bene che fu portato all’interno dell’istituto di credito dai rapinatori.
1.g

Violazione dell’art. 99, comma 6, cod

pen. nella determinazione

dell’aumento di pena per la recidiva.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che l’aumento di pena comminato al

non colposo anteriore ai fatti per cui si procede. Né tale violazione può dirsi
sanata dalla rilevabile difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza
impugnata.
2. Per PIRODDI Antonio Baldassare:
2.a Illogicità manifesta della motivazione per evidente travisamento dei fatti ai
sensi dell’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. nonché erronea interpretazione e
violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione all’art. 606, lett. b), cod.
proc. pen.
Rileva, al riguardo, la difesa del ricorrente che un’attenta e coerente lettura delle
risultanze processuali avrebbe dovuto portare i Giudici del merito a pronunciare
sentenza assolutoria nei confronti degli imputati.
Le impronte digitali del PIRODDI sono state rinvenute unitamente a molte altre
ed al riguardo non sono state compiute indagini esaustive per verificare
l’appartenenza di queste ultime. In ogni caso le impronte digitali possono al più
costituire meri indizi ma non assurgere a prova certa ed univoca se non
corroborate da altri mezzi di prova.
I testimoni non hanno poi riconosciuto nell’immagine del PIRODDI quella di una
dei rapinatori ma hanno riconosciuto altri soggetti (APREA e GIACCIO) con ciò
compiendo un travisamento del materiale probatorio e dei fatti.
Gli stessi testimoni ed in particolare il MONTAGNA ha affermato che i rapinatori
si esprimevano con accento pugliese mentre la Corte ha parlato di accento
siciliano così all’evidenza ponendo in essere un travisamento della prova.
2.b Violazione e mancata assunzione di prova decisiva ex art. 606, lett. b), cod.
proc. pen.
Rileva al riguardo, la difesa del ricorrente che con motivi aggiunti depositati il
24/9/2013 aveva chiesto che fosse disposta una C.T.U. atta a dimostrare a chi
appartenessero le impronte digitali rilasciate sull’autovettura e sulla cartelletta
ma la Corte di Appello non avrebbe motivato sul punto.

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LOCCI è superiore, quanto alla multa, alla pena comminata per l’unico delitto

2.c

Mancanza di motivazione della sentenza impugnata in punto di

riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.
Secondo la difesa del ricorrente la Corte di Appello non avrebbe adeguatamente
motivato sul punto non tenendo conto dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via del tutto preliminare appare doveroso ricordare alcuni principi che
determinano l’ambito entro il quale si può muovere la decisione di questa Corte

che in questa sede ci occupano.
Non è, innanzitutto possibile sottoporre a questa Corte sotto il profilo di un
asserito vizio di motivazione un nuovo giudizio di merito della vicenda.
La modifica normativa dell’articolo 606 cod. proc. pen., lett. e), di cui alla legge
20 febbraio 2006 n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo
demandato la corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può
estendersi ad una valutazione di merito.
Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa – in sede di controllo della
motivazione – la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché
ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale
modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell’ennesimo giudice del
fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è – e resta giudice della motivazione.
Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla decisione in ordine
agli odierni ricorrenti ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia conforme” e cioè
doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di travisamento della prova può
essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui i ricorrenti rappresentino
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritannente travisato è
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione della motivazione
del provvedimento di secondo grado.
Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa
sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il
limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass.
Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2,
sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
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Suprema e che debbono essere applicati nella valutazione di entrambi i ricorsi

Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure degli
appellanti, è giunto, con riguardo alla posizione degli imputati, alla medesima
conclusione della sentenza di primo grado.
A ciò si aggiunga che resta non deducibile nel giudizio di legittimità il
“travisamento del fatto” (cfr. motivo 2.a del ricorso PIRODDI), stante la
preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle

Sez. 6, sent. n. 25255 del 14/02/2012, dep. 26/06/2012, Rv. 253099).
In materia di ricorso per Cassazione, poi, perché sia ravvisabile la “manifesta”
illogicità della motivazione considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod.
proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argonnentativo del
giudice, deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una
ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza. (cfr., con riferimento a massime
di esperienza alternative, Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep.
22.12.1998 rv 212054).
In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili
censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua
manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio
ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali
ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le
doglianze che “attaccano” la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore
o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che
sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle
diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti
sui punti dell’attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza
probatoria del singolo elemento (Cass. Sez. 6, sent. n. 13809 del 17/03/2015,
dep. 31/03/2015. Rv. 262965).
2. Ciò doverosamente premesso appare opportuno prendere le mosse dai motivi
di ricorso presentati nell’interesse dell’imputato PIRODDI e, partendo dal primo
di essi (quello sopra riassunto al punto 2.a) non si può in via preliminare che
evidenziarne la assoluta genericità oltre che la manifesta infondatezza.
Quelle rivolte nel ricorso alla sentenza impugnata sono doglianze che si risolvono
in affermazioni apodittiche in ordine all’insufficienza del dato probatorio per
addivenire all’affermazione della penale responsabilità del ricorrente e che non si
confrontano adeguatamente quanto specificamente con il contenuto della
sentenza impugnata.

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risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Cass.

In sostanza, il primo motivo di ricorso dell’imputato PIRODDI è fondato su
argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate
dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La
mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per
la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni

dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191,
Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez.
4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n.
35492, Tasca, Rv. 237596).
Per solo dovere di completezza deve essere evidenziato che la Corte di Appello
ha spiegato con chiarezza i rapporti intercorrenti tra il riconoscimento degli
originari imputati APREA e GIACCIO operato dai testimoni ed il modo nel quale si
è risaliti al PIRODDI (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) l’immagine del
quale – con una valutazione di fatto insindacabile in questa sede – è stata
ritenuta caratterizzata da una “evidente somiglianza” con quella del GIACCIO.
Ancora, la Corte di Appello ha chiarito con motivazione non certo
“manifestamente” illogica la questione dell’accento con il quale si sarebbero
espressi i rapinatori nel corso della consumazione dell’azione delittuosa
evidenziando (cfr. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata) che nessuno dei
testi ha parlato con certezza di spiccato accento siciliano dei rapinatori e che il
teste MONTAGNA (del quale è stato riportato testualmente uno stralcio delle
dichiarazioni) si è limitato a parlare di “accento meridionale” (forse campano o
addirittura pugliese) ma non è stato in grado di essere più preciso in
considerazione delle poche frasi pronunciate dai rapinatori.
In nessun travisamento del dato probatorio è quindi incorsa la Corte di Appello,
travisamento che, peraltro, qualora esistente non sarebbe più eccepibile in
questa sede alla luce di quanto sopra evidenziato nel paragrafo 1 della presente
sentenza.
A ciò si aggiunga che la posizione del PIRODDI è stata adeguatamente valutata
dalla Corte di Appello non solo in base agli elementi evidenziati nel ricorso che in
questa sede ci occupa, quanto alla luce di una serie di ulteriori elementi:
a) il rinvenimento di sue plurime impronte digitali sulla cartelletta lasciata da uno
dei rapinatori all’interno dell’istituto di credito;

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del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente

b) il rinvenimento della sua impronta palmare destra sull’autovettura Fiat Croma
che la Corte di Appello – ancora una volta con motivazione logica – ha ritenuto
essere stata utilizzata in occasione della rapina;
c) il fatto che la cartelletta conteneva documenti di circolazione ed assicurativi di
altra autovettura Fiat Uno tg. CR470517 che sempre la Corte di Appello a
congruamente valutato essere a sua volta stata utilizzata in occasione della
rapina.

solido il complessivo quadro probatorio analizzato dai Giudici di merito nei
confronti del PIRODDI in ordine al coinvolgimento dello stesso nelle vicende
delittuose di cui è processo e, che, per l’effetto, rendono anche manifestamente
infondato e, quindi, inammissibile il motivo di ricorso de qua.
3. La valutazione di inammissibilità per manifesta infondatezza investe anche il
secondo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato PIRODDI e sopra
riassunto al punto 2.b.
La Corte di Appello, con motivazione congrua e logica ha chiarito l’evidente
inconferenza di un eventuale accertamento peritale relativo alle altre impronte
digitali rinvenute su di una delle autovetture e sulla cartelletta di cui si è detto
atteso che il fatto che nei luoghi indicati potessero essere presenti impronte
anche di altri individui non scagionerebbe in alcun modo l’odierno ricorrente le
cui impronte, come detto, sono state ivi rinvenute.
4. Infine, anche il terzo motivo di ricorso formulato nell’interesse dell’imputato
PIRODDI e di cui al superiore punto 2.c è manifestamente infondato e, quindi,
inammissibile.
La Corte di Appello ha chiarito l’impossibilità di concedere al ricorrente (ed anche
al coimputato LOCCI) le circostanze attenuanti generiche in considerazione sia
della gravità e della pluralità di fatti commessi, sia dei plurimi precedenti penali
anche specifici.
E’ appena il caso di ricordare che questa Suprema Corte ha, infatti, più volte
affermato che ai fini dell’applicabilità (o della negazione – ndr.) delle circostanze
attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p., il Giudice deve riferirsi ai parametri
di cui all’art. 133 c.p., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti,
essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento. (Si
veda ad esempio Sez. 2, sent. n. 2285 del 11/10/2004, dep. 25/01/2005, Rv.
230691).
Inoltre, sempre secondo i principi di questa Corte – condivisi dal Collegio – ai fini
dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della
concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in
8

Si tratta di una pluralità di elementi che certamente rendono estremamente

considerazione tutti gli elementi prospettati dall’imputato, essendo sufficiente
che egli spieghi e giustifichi l’uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge
con l’indicazione delle ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute
di preponderante rilievo.
5. Passando ora all’esame dei motivi di ricorso formulati nell’interesse
dell’imputato LOCCI deve essere evidenziata fin da subito la manifesta
infondatezza della doglianza di cui al punto 1.a.

le ragioni per le quali le due autovetture (Fiat Uno tg. CR470517 e Fiat Croma tg.
AC752ZN) di provenienza furtiva indicate nel quarto capo di imputazione sono
ricollegabili alla vicenda delittuosa de qua.
Ciò alla luce del fatto:
a) che le stesse sono state rubate lo stesso giorno in luoghi tra loro vicini;
b) che entrambe sono state rinvenute abbandonate (addirittura la Fiat Uno fu
rinvenuta nell’immediatezza dei fatti, in luogo non distante da quello di
consumazione della rapina e con ancora il motore acceso);
e) che sulla Fiat Croma è stata rinvenuta un impronta palmare riconducibile
all’imputato PIRODDI;
d) che nei locali della banca rapinata è stata rinvenuta una cartelletta contenente
documentazione assicurativa della Fiat Uno;
e) che sulla predetta cartelletta sono state rinvenute impronte papillari sia del
PIRODDI che del LOCCI.
La rinconducibilità dei due predetti veicoli ai fatti di rapina (poco importa se gli
stessi siano stati utilizzati per raggiungere la banca ovvero in operazioni di
“cambio” durante la fuga) è stata quindi affermata in modo logico nella sentenza
impugnata.
La stessa Corte di Appello ha, inoltre, adeguatamente spiegato le ragioni per le
quali i testimoni possano avere errato o comunque essere stati imprecisi nella
descrizione dei veicoli correttamente richiamando il contenuto delle dichiarazioni
dei testimoni AJVAZOVSKI e CECI (cfr. pag. 10 della sentenza impugnata).
6. Altrettanto manifestamente infondato deve qualificarsi il secondo motivo di
ricorso formulato nell’interesse dell’imputato LOCCI e di cui al superiore punto
1.b.
Sostiene, innanzitutto, la difesa del ricorrente che sarebbe emerso nel corso di
altro processo relativo agli stessi fatti ma celebrato nei confronti di altri soggetti
(GIACCIO Raffaele, APREA Dario e MOTO Angelo) che non vi era un collegamento
certo tra la cartelletta e l’autovettura Fiat Uno.

9

La Corte di Appello con motivazione del tutto congrua e logica ha infatti spiegato

Tale assunto non solo si pone in contrasto con quanto accertato dalla Corte di
Appello circa il fatto che nella cartelletta erano contenuti documenti afferenti alla
sopra menzionata autovettura Fiat Uno ma rimane a mero livello verbale atteso
che nel mancato rispetto del principio giurisprudenziale dell'”autosufficienza” del
ricorso per cassazione parte ricorrente non ha in alcun modo documentato tale
affermazione.
È, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta

contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri
adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22.1.2010, dep. 26,3.2010, rv 246552).
Francamente inconferenti sono, poi, le doglianze relative al fatto che il testimone
MONTAGNA avrebbe indicato che la cartelletta maneggiata da uno dei rapinatori
era marrone (mentre in realtà la stessa si è rivelata essere nera) e che la stessa
sembrava contenere moduli per il pagamento delle tasse mentre invece
conteneva documentazione assicurativa dalla Fiat Uno.
Anche in questo caso la Corte di Appello ha fornito una spiegazione congrua e
logica di come ha valutato tali elementi (cfr. pag. 11 della sentenza impugnata).
7. Manifestamente infondato deve, poi, qualificarsi anche il terzo motivo di
ricorso formulato nell’interesse dell’imputato LOCCI e di cui al superiore punto
1.c.
Si è già detto sopra dell’infondatezza della questione relativa all’accento dei
rapinatori allorquando si è trattato del ricorso del coimputato PIRODDI.
Va solo aggiunto che la difesa del ricorrente fa menzione anche di dichiarazioni
che avrebbero reso i testi MANFREDI e MORDACCI, ma non producendo i relativi
verbali nell’ambito del principio dell'”autosufficienza” del ricorso sopra
menzionato, non è dato a questa Corte di valutare la correttezza di quanto
esposto nel ricorso.
Per nulla irrilevante è, poi, il fatto che il GIACCIO ha sembianze simili a quelle
del PIRODDI in quanto ciò è uno degli elementi che ha determinato la Corte di
Appello ad affermare la penale responsabilità del PIRODDI ma che in qualche
modo si riverbera anche sulla posizione del LOCCI del quale – è appena il caso di
ricordarlo – è stata rinvenuta un’impronta digitale sulla stessa cartelletta
abbandonata in banca e sulla quale vi erano anche le impronte del PIRODDI.
8. Altrettanto manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso formulato
nell’interesse dell’imputato LOCCI e di cui al superiore punto 1.d.

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illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non

Trattasi anche in questo caso di questioni già poste alla Corte di Appello ed alle
quale i Giudici distrettuali hanno dato una risposta congrua e non
“manifestamente” illogica (cfr. pag. 13 della sentenza impugnata) compiendo
anche in questo caso una valutazione di merito non sindacabile in questa sede di
legittimità.
Tra l’altro è appena il caso di sottolineare che la Corte di Appello, nel dare per
certa la partecipazione del LOCCI alla rapina (ed ai reati connessi di cui alle altre

l’imputato sia stato uno di quelli che hanno fatto ingresso nella banca, con
l’ulteriore conseguenza che divengono irrilevanti la segnalata differenza di
statura tra il secondo rapinatore ed il LOCCI (anche in questo caso circostanza
segnalata ma non documentata a questa Corte) o le difficoltà di deambulazione
di questi.
In ogni caso non può non rilevarsi che è giurisprudenza consolidata di questa
Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece
sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e
risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato
il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive
che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con
la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011,
dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep.
13.1.2006, Rv 233187).
9. La manifesta infondatezza investe, poi, anche il quinto ed sesto motivo di
ricorso formulati nell’interesse dell’imputato LOCCI e sopra riassunti ai

punti 1.e

ed 1.f.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge, infatti, che il principale elemento
di prova nei confronti del LOCCI è costituito dalla presenza di una sua impronta
digitale sulla cartelletta abbandonata dai rapinatori all’interno dell’istituto di
credito.
E’ ben vero che non risulta che il LOCCI sia stato riconosciuto dai dipendenti
della banca, né che siano state rinvenute impronte digitali dello stesso sui veicoli
che la Corte di Appello ha ritenuto essere stati utilizzati ai fini di consumazione
della rapina ma ciò non toglie che l’elemento della presenza dell’impronta
palmare dell’imputato su di un bene portato da uno dei rapinatori all’interno della
banca ove fu consumata la rapina è stato correttamente valutato dai Giudici del
11

/

imputazioni della rubrica) non ha affermato con altrettanta certezza che

merito come elemento di assoluta rilevanza ai fini dell’affermazione della penale
responsabilità dello stesso nell’ambito dell’intero piano criminoso che ha portato
alla realizzazione dell’azione delittuosa che ha avuto il suo inizio nella sottrazione
dei veicoli e che è culminato con la consumazione della rapina (cfr. in tal senso
anche pag. 4 della sentenza del Giudice di prime cure).
Del resto la difesa del LOCCI si limita genericamente ad ipotizzare che l’impronta
sulla cartelletta possa essere stata lasciata dal proprio assistito in un momento

Trattasi però di mera ipotesi alternativa a quella ritenuta dai Giudici del merito
che non risulta supportata da alcun elemento che vada al di là della mera
asserzione.
Non risulta, infatti che il LOCCI abbia fornito una ragionevole ed attendibile
spiegazione di come la sua impronta palmare sia finita sulla cartelletta lasciata
dai rapinatori all’interno della banca e che trovavasi a bordo di una delle due
autovetture sottratte in epoca immediatamente precedente alla consumazione
della rapina ed utilizzata nella fase di consumazione della stessa.
Con ciò non si vuol dire che era richiesto all’imputato di provare la ragione del
possesso o della detenzione temporanea della cartelletta (pacificamente da lui
maneggiata), ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell’origine di
ciò, così assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di
elementi, che potevano costituire l’indicazione di un tema di prova per le parti e
per i poteri officiosi del giudice, e che comunque potevano essere valutati da
parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento.
Non essendo stato qui documentato che ciò sia avvenuto ed in presenza di una
motivazione che ha portato alla decisione di condanna dell’imputato non
manifestamente illogica e fondata – come detto – su di un elemento probatorio
di particolare rilevanza, quella proposta (rectius: “ventilata”) dal ricorrente
null’altro è se non l’affermazione di una (solo potenziale) ricostruzione
alternativa a quella operata dai giudici di merito, ma, in materia di ricorso per
Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione
considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione
contrastante con il procedimento argonnentativo del giudice, deve essere
inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella
ritenuta in sentenza. (cfr., con riferimento a massime di esperienza alternative,
Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
10. Infine manifestamente infondato è anche l’ultimo motivo di ricorso formulato
nell’interesse dell’imputato LOCCI e sopra riassunto al superiore punto 1.g nel

12

differente a quello della partecipazione alle fasi del piano criminoso.

quale si è eccepita la violazione dell’art. 99, comma 6, cod. pen. nella
determinazione dell’aumento di pena per la recidiva.
La difesa del ricorrente ha rilevato – ma non documentato come avrebbe
imposto il principio dell'”autosufficienza” del ricorso per cassazione – che
l’aumento di pena comminato al LOCCI è superiore, quanto alla multa, alla pena
comminata per l’unico delitto non colposo anteriore ai fatti per cui si procede. Ciò
preclude un compiuto esame da parte dell’odierno Collegio della questione de

Per solo dovere di completezza va ricordato che prevale il dispositivo della
sentenza impugnata (peraltro più favorevole all’imputato) rispetto al calcolo degli
aumenti di pena contenuti nella parte motiva della sentenza e che, alla luce di
ciò, nessuna pena illegale risulta irrogata all’imputato.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, dunque, entrambi i ricorsi devono
essere dichiarati inammissibili.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti, in solido tra
loro, al pagamento delle spese del procedimento e, quanto a ciascuno di essi, al
pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di
esonero, della somma ritenuta equa di C 1.000,00 (mille) a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

qua.

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