Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46634 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46634 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE FABRIZIO GRAZIANO N. IL 22/03/1982
DAMIANO ANTONIO N. IL 25/03/1982
DE BLASI MIRKO N. IL 05/05/1988
FRANCO SALVATORE N. IL 14/04/1981
avverso la sentenza n. 9762/2012 GIP TRIBUNALE di LECCE, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

1. Gli imputati DE FABRIZIO Graziano, DAMIANO Antonio, DE BLASI Mirko e
FRANCO Salvatore ricorrono per cassazione contro la sentenza di applicazione
concordata della pena in epigrafe indicata (per reati di cui all’art. 74 e 73 T.U. 309 del
1990, in Ostuni ed altri luoghi dal febbraio all’agosto 2010), deducendo carenza di
motivazione della medesima in ordine all’insussistenza di una delle “cause di non
punibilità” di cui all’articolo 129 c.p.p.
2. Preliminarmente va disattesa l’istanza di rinvio della causa per impedimento del
difensore per avere aderito alla proclamata astensione dalle udienze, in quanto,
vertenedosi in tema di procedimento camerale non partecipato, la presenza del difensore
non è prevista.
Ciò premesso, i ricorsi sono inammissibili, ex articolo 606, comma 3, c.p.p., perché
proposti per motivi manifestamente infondati e, ex articolo 591, comma 1, lettera c),
c.p.p., perché i motivi sono privi del requisito della specificità, consistendo nella generica
esposizione della doglianza senza alcun contenuto di effettiva critica alla decisione
impugnata.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre
1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata della
pena va conformato alla particolare natura della medesima e deve ritenersi adempiuto
qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione
degli elementi positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il giudizio di
bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della sospensione condizionale della
pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non
debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
In particolare, il giudizio negativo in ordine alla ricorrenza di una delle ipotesi di cui
all’articolo 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel
caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la
possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in
caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione, anche implicita, che è stata
compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per una
pronuncia di proscioglimento ai sensi della disposizione citata (ex plurimis Cass. IV,
17\10\2006, n. 34494; Cass. I, 6\2\2007, n. 4688).
Nel procedimento speciale di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice
decide, invero, sulla base degli atti assunti ed è tenuto, pertanto, a valutare se sussistano
le anzidette cause di proscioglimento soltanto se le stesse preesistano alla richiesta e
siano desumibili dagli atti medesimi.
Non è consentito, dunque, all’imputato, dopo l’intervenuto e ratificato accordo, proporre
questioni in ordine alla mancata applicazione dell’articolo 129 c.p.p., senza precisare per
quali specifiche ragioni detta disposizione avrebbe dovuto essere applicata nel momento
del giudizio.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese del procedimento e, ciascuno, al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a
titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e, ciascuno, della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consigliere estensore

OSSERVA

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