Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46633 del 12/11/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 46633 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• BATIC Massimiliano, nato a Trieste il giorno 29/10/1975;
avverso la sentenza n. 1368 in data 23/10/2013 della Corte di Appello di Trieste;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 23/10/2013 la Corte di Appello di Trieste, in parziale
riforma della sentenza in data 30/3/2012, ha rideterminato la pena inflitta a
BATIC Massimiliano in termini ritenuti di giustizia ed ha confermato nel resto
l’affermazione di penale responsabilità dello stesso in relazione al contestato
reato di tentata rapina impropria di generi alimentari (così riqualificata
l’originaria contestazione) ai danni del supermercato Lidi di Trieste.
I fatti risalgono al 30/9/2009.
Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
deducendo carenza e vizio logico della motivazione della sentenza impugnata con
conseguente erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.

Data Udienza: 12/11/2015

Evidenzia, al riguardo, la difesa del ricorrente che le dichiarazioni dei testi
OROLOGIO Deborah e DEGRASSI Fabio non sono coerenti e concordanti in
relazione alla descrizione della condotta tenuta dall’imputato, non risultando né
nella comunicazione di notizia di reato, né nella annotazione di P.G., che il BATIC
abbia posto in essere spinte o minacce e la stessa OROLOGIO non ha parlato del
fatto che il DEGRASSI era stato fatto oggetto di spinte.
In secondo luogo sottolinea parte ricorrente che il comportamento del BATIC che

nesso causale tra la sottrazione dei beni stessi (al più integrante un tentativo di
furto) e l’azione dallo stesso successivamente posta in essere asseritamente non
finalizzata a procurarsi l’impunità del commesso reato, quanto piuttosto
finalizzata a reagire a fronte di una condotta illegittima posta in essere da coloro
che volevano trattenerlo all’interno del supermercato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Appare innanzitutto doveroso prendere le mosse dalla condotta tenuta
dall’imputato così come accertata nel corso del giudizio di merito.
Il BATIC si era appropiato di alcuni generi alimentari esposti sui banchi di vendita
del supermercato Lidl di Trieste e una volta notato dal personale ivi presente ed
invitato a pagare quanto riposto nello zaino e quanto già parzialmente
consumato, aveva restituito la merce prelevata dicendo di non avere i soldi per
pagarla. Quindi era passato alle minacce nei confronti della addetta
antitaccheggio e del responsabile dell’esercizio commerciale al quale ultimo
aveva dato una spinta gettandolo a terra prima di darsi alla fuga inseguito dai
due, fuga che era stata bruscamente interrotta dall’investimento dell’imputato in
fase di attraversamento della sede stradale.
Orbene, secondo il primo profilo sottolineato dalla difesa non vi sarebbe coerenza
tra le dichiarazioni dei due dipendenti del supermercato in relazione alla violenza
ed alle minacce.
In realtà nello stesso ricorso che in questa sede ci occupa, il difensore del
ricorrente riporta uno stralcio delle dichiarazioni del teste DEGRASSI nelle quali
lo stesso dà atto di avere subito una spinta da parte dell’imputato e,
francamente, il fatto che ciò non sia stato asseritamente riportato
nell’annotazione di servizio della P.G. operante (all’evidenza non presente all’atto
della condotta violenta) è questione irrilevante e che non incide minimamente
sulla valutazione del fatto.

2

avrebbe restituito i beni che aveva riposto nel proprio zaino avrebbe interrotto il

D’altro canto la difesa del ricorrente, salvo constatare tale profilo e dolersi della
asserita differenza delle dichiarazioni tra i due dipendenti del supermercato, non
indica alcun elemento in base al quale ritenere che gli stessi – che ben possono
avere assistito alla vicenda da prospettive diverse – dovrebbero accusare
ingiustamente l’imputato.
Del resto è appena il caso di ricordare che in tema di prove, la valutazione della
credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che,

incorso in manifeste contraddizioni (Cass. Sez. 2, sent. n. 41505 del
24/09/2013, dep. 08/10/2013, Rv. 257241) il che non risulta essere avvenuto
nel caso in esame.
La manifesta infondatezza investe, poi, anche il secondo profilo di doglianza
legato alla qualificazione giuridica del fatto in relazione alla quale ritiene l’odierno
Collegio che la Corte di Appello abbia operato correttamente.
Non risulta sulla base dei fatti così come ricostruiti dai Giudici di merito, che vi
sia stata alcuna cesura temporale tra la fase dell’appropriazione dei beni, quella
del controllo alla cassa dell’imputato e la reazione violenta e minacciosa dallo
stesso tenuta.
Del tutto irrilevante è, poi, il fatto che l’imputato abbia usato la violenza o la
minaccia dopo avere restituito i beni dei quali si era impossessato in quanto il
reato di rapina impropria (nella specie tentata) è configurabile anche qualora
l’azione delittuosa sia finalizzata ad assicurarsi l’impunità del commesso reato
(nel caso in esame il tentato furto).
La reazione posta in essere dal titolare del supermercato finalizzata al tentativo
di trattenere l’imputato in attesa dell’arrivo della Polizia è stata assolutamente
legittima ed il fatto che l’imputato abbia posto in essere l’azione violenta e
minacciosa al solo fine di opporsi ad un atto che riteneva illegittimo rimane a
livello di mera asserzione sfornita di qualsivoglia supporto probatorio.

come tale, non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice sia

Anche in questo caso nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3) la Corte di Appello
ha dato una risposta congrua, logica e soprattutto conforme a diritto, alla
medesima doglianza difensiva che anche innanzi alla stessa era stata sollevata.
Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle

F

Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di C
1.000,00 (mille) a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

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