Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46631 del 12/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 46631 Anno 2015
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ALMA MARCO MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
• MACHI’ Felice, nato a Genova il giorno 9/4/1972
avverso la sentenza n. 3077 in data 21/10/2013 della Corte di Appello di
Genova;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.
Alfredo Pompeo VIOLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore dell’imputato, Avv. Silena MAROCCO, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21/10/2013 la Corte di Appello di Genova, in parziale
riforma della sentenza del locale Tribunale in data 2/3/2011 ha ridotto la pena
irrogata a MACHI’ Felice ad anni 6 e mesi 8 di reclusione ed C 1.146,00 di multa,
confermando nel resto l’affermazione della penale responsabilità del predetto in
relazione ad un episodio di concorso in tentata rapina aggravata ai danni
dell’UNICREDIT Banca, Ag. 8 di Genova, e di concorso in rapina pluriaggravata ai
danni della Banca Intesa S.Paolo di Genova. I fatti-reato in contestazione
risultano consumati rispettivamente il 14/8/2009 ed il 17/8/2009.

Data Udienza: 12/11/2015

Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore dell’imputato,
preliminarmente richiedendo la correzione di errore materiale nei capi di
imputazione che indicherebbero tra l’altro, l’insussistente aggravante di cui al
comma 3 n. 3, dell’art. 628 cod. pen., indi deducendo:
1. Nullità della sentenza per mancanza di motivazione ed erronea applicazione di
norme di legge, in relazione agli artt. 597, comma 1, 546, lett. e) e 192 cod.

Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente che nella sentenza impugnata non
sono state prese in considerazione:
– la ritrattazione dell’imputato delle precedenti dichiarazioni confessorie alla luce
della dichiarazione del SERT e del precedente datore di lavoro che hanno
rispettivamente evidenziato che il MACHI’ all’epoca dei fatti non faceva uso di
oppiacei e che svolgeva regolare attività lavorativa;
– la consulenza tecnica antropomorfica del dr. STERI che non sarebbe stata
opportunamente riesaminata;
– le dichiarazioni del teste SICILIANO che aveva dichiarato di trovarsi in
compagnia del MACHI’ ed a casa dello stesso in orario incompatibile con il
tentativo di rapina del 14/8/2009;
– le dichiarazioni del teste di accusa BARBIERI che per tutta la durata della
rapina del 17/8/2009 si trovò a contatto diretto con l’imputato;
– le dichiarazioni rese dal ritenuto compartecipe PUPPO Ivan in relazione alle
quali non sarebbe stata compiuta una adeguata valutazione di attendibilità.
2.

Nullità della sentenza per contraddittorietà e manifesta illogicità della

motivazione e per utilizzazione da parte della Corte di Appello di criteri logici
dalla stessa censurati.
Rileva, al riguardo, parte ricorrente che la motivazione della sentenza impugnata
sarebbe contraddittoria nella parte in cui sono stati valutati i riconoscimenti del
MACHI’ da parte delle impiegate (RATTO e GAMBIRASIO) della Banca Intesa
S.Paolo in quanto non si sarebbe tenuto conto della suggestione indotta sulle
stesse dalla Polizia Giudiziaria e la Corte di Appello avrebbe impiegato a sostegno
del proprio convincimento il medesimo meccanismo logico-critico utilizzato dalla
difesa ma precedentemente qualificato come “congetture”.
3. Nullità della sentenza per manifesta illogicità della motivazione e travisamento
delle risultanze processuali già dedotte nei motivi di appello.
Si duole, al riguardo, la difesa del ricorrente che mentre la Corte di Appello ha
affermato che non può essere messa in dubbio l’identificazione da parte della

2

proc. pen.

teste GAMBIRASIO dell’imputato MACHI’ quale autore della rapina, per contro
dal verbale di incidente probatorio la teste ha indicato nella persona del MACHI’ il
secondo rapinatore, quella andato alle casse, mentre in realtà si trattava del
PUPPO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via del tutto preliminare deve osservarsi che è del tutto infondata la

entrambi i capi di imputazione laddove risulterebbe contestata anche la
circostanza aggravante di cui al comma 3 n. 3 cod. pen.
In realtà basta leggere con la dovuta attenzione i capi di imputazione per
verificare come il Pubblico Ministero ha contestato le “ipotesi” 1, 2 e 3
(consistenti, come poi evidenziato anche testualmente, nel fatto dell’essere i
reati stati commessi con l’uso di armi, da parte di persona travisata ed in più
persone riunite), “ipotesi” tutte nell’ordine indicate al n. 1 del comma 3 e non ha
certo fatto riferimento all'”aggravante” dell’essere stato il reato commesso da
persona che fa parte dell’associazione di cui all’art. 416-bis del codice penale.
Non v’è quindi ragione alcuna per procedere alla correzione richiesta.
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di Appello, con motivazione congrua, non manifestamente illogica e
tantomeno contraddittoria, anche attraverso il legittimo richiamo alla sentenza
del Giudice di prime cure che con essa si integra e complementa, ha evidenziato
gli elementi fondamentali sui quali ha ritenuto di fondare la propria (e qui
insindacabile) valutazione di merito del compendio probatorio, sia con riguardo
alle deposizioni dei testimoni che hanno individuato con certezza l’odierno
ricorrente come uno dei rapinatori in entrambi gli episodi di interesse, sia con
riguardo alla – tutt’altro che trascurabile – confessione resa in un primo
momento da parte dell’imputato, sia con riguardo all’inconsistenza degli elementi
a discarico dallo stesso forniti (contatti telefonici con la madre ed altri elementi
che porterebbero a ritenere che l’imputato si trovava presso la propria abitazione
al momento in cui fu consumata l’azione delittuosa del 14/8/2009), sia, infine
con riguardo ad altri elementi di contorno meritevoli comunque di essere
valorizzati quali il fatto che il telefono dell’imputato è stato spento proprio
durante il tempo di esecuzione delle due rapine ed è stato nuovamente acceso
poco dopo la loro commissione ed il fatto della comprovata conoscenza
dell’odierno ricorrente con il coimputato PUPPO (a sua volta confesso in ordine
alla consumazione dei fatti-reato).

3

richiesta di correzione di errori materiali asseritamente contenuti nella rubrica di

Deve essere in proposito ricordato che è giurisprudenza consolidata di questa
Corte che, nella motivazione della sentenza, il giudice di merito non è tenuto a
compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in
esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece
sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e
risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato
il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;

che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con
la decisione adottata. (in questo senso v. Sez. 6, sent. n. 20092 del 04/05/2011,
dep. 20/05/2011, Rv. 250105; Cass. Sez. 4, sent. n. 1149 del 24.10.2005, dep.
13.1.2006, Rv 233187).
Del resto questa Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è censurabile
una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col
gravame quando la stessa è disattesa dalla motivazione della sentenza
complessivamente considerata. Pertanto, per la validità della decisione non è
necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed
esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per
escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei
fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza
lasciare spazio ad una valida alternativa. Sicché, ove il provvedimento indichi
con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono
rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, sì da
consentire l’individuazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla
statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di
preterizione (Cass. Sez. 2, sent. n. 29434 del 19.5.2004, dep. 6.7.2004, rv
229220; Sez. 2, sent. n. 1405 del 10/12/2013, dep. 15/01/2014, Rv. 259643).
3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Non ravvisa il Collegio alcuna “manifesta” illogicità nella motivazione della Corte
di Appello nella valutazione dei riconoscimenti del MACHI’ da parte delle
impiegate (RATTO e GAMBIRASIO) della Banca Intesa S.Paolo.
I Giudici territoriali hanno dato atto (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata)
della questione al riguardo posta dalla difesa ma hanno poi prodotto una
motivazione adeguata relativa alla valutazione degli elementi probatori che,
anche in questo caso, non è certo sindacabile da questa Corte di legittimità.

4

nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive

Del resto in tema di giudizio di legittimità alla Corte di cassazione sono precluse
la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti o dei relativi elementi probatori, ritenuti maggiormente plausibili o dotati
di una migliore capacità esplicativa, dovendosi essa limitare al controllo se la
motivazione dei giudici del merito sia intrinsecamente razionale e capace di
rappresentare e spiegare l’iter logico seguito (Sez. 1, n. 42369 del 16 novembre

4. Infondato è, infine, anche il terzo motivo di ricorso.
La Corte di Appello anche in questo caso ha preso atto della diversità emergente
tra le dichiarazioni delle testimoni GAMBIRASIO e RATTO affermando che la
GAMBIRASIO “ha indicato la persona da lei riconosciuta nell’imputato come
quello dei due rapinatori che non indossava il cappellino e che entrò in banca per
secondo” ma ne ha dato una precisa spiegazione che non risulta, in verità, del
tutto contraddetta dal contenuto degli atti allegati – peraltro in modo parziale al ricorso che in questa sede ci occupa.
In ogni caso deve essere evidenziato che nel caso di specie con riguardo alla
decisione in ordine all’odierno ricorrente ci si trova dinanzi ad una c.d. “doppia
conforme” e cioè doppia pronuncia di eguale segno per cui il vizio di
travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso
in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l’argomento
probatorio asseritannente travisato è stato per la prima volta introdotto come
oggetto di valutazione della motivazione del provvedimento di secondo grado.
Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell’ipotesi in cui
l’impugnata decisione ha riformato quella di primo grado nei punti che in questa
sede ci occupano, non potendo, nel caso di c.d. “doppia conforme”, superarsi il
limite del “devolutum” con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il
giudice d’appello, per rispondere alle critiche dei motivi di gravame, abbia
richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice (Cass.
Sez. 4, sent. n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 1, sent. n. 24667/2007; Sez. 2,
sent. n. 5223/2007, Rv 236130).
Nel caso in esame, invece, il giudice di appello ha esaminato lo stesso materiale
probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo aver preso atto delle censure
dell’appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell’imputato, alla medesima
conclusione della sentenza di primo grado.

5

2006, De Vita, Rv. 235507) e ciò è quanto avvenuto nel caso in esame.

Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il giorno 12 novembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA