Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46628 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46628 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABIDI TAREK N. IL 27/07/1978
avverso la sentenza n. 4979/2012 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Abidi Tarek avverso la sentenza emessa in
data 27.11.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal Giudice monocratico del Tribunale di Bologna
con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di anni uno e mesi due di
reclusione ed C 3.000,00 di multa per i delitti di cui agli artt. 73 comma 5 0 dPR 309/1990,
337, 61 n. 2 c.p. e 582 cpv., 585 c.p. in relazione all’art. 576 comma n. 1 e 5 bis c.p..
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta aggravante di
c.p.p. per assenza di querela in ordine al reato sub capo c).
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis, Cass. pen. Sez. Un., n.
10372 del 27.9.1995, Rv. 202270, Serafino), l’obbligo della motivazione della sentenza di
applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura della medesima e
deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente, come nel caso
di specie, di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali
circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa subordinata) e
di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma
dell’articolo 129 c.p.p.).
Non può, invece, l’imputato che abbia consentito all’applicazione della pena, rimettere in
discussione gli altri profili oggettivi o soggettivi della responsabilità e non può, in particolare,
proporre in sede di legittimità eccezioni o censure attinenti al merito nè recriminare sulla
qualificazione giuridica del fatto e la ricorrenza delle circostanze o la congruità della pena a
meno che si tratti di statuizioni palesemente illegittime: evenienza questa che, nel caso di
specie, è senz’altro da escludere.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.500,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013

cui all’art. 576 c.p. e possibilità di addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell’art. 129

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