Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46624 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46624 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOCOROTONDO LUCA N. IL 08/03/1957
avverso la sentenza n. 4410/2012 GIP TRIBUNALE di BRINDISI, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Brindisi -giudice per le indagini preliminari- applicava all’imputato la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
Giudice non aveva valutato congruamente gli elementi necessari ai fini della determinazione del
-Rilevato che l’imputato successivamente formulava rituale rinuncia al ricorso;
-Ritenuto che l’impugnazione è inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d), in
relazione all’art. 589 c.p.p.;
– che, in ogni caso, i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la pena è stata
applicata su richiesta congiunta delle parti e ad esse non è consentito sindacare l’entità della
medesima, salvo che sia stata irrogata una pena illegale;
-La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
trattamento sanzionatorio;