Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46620 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46620 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMELIO PIETRO N. IL 26/07/1972
avverso la sentenza n. 6785/2012 GIP TRIBUNALE di MODENA, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 17/07/2013
Osserva
4
Ricorre per cassazione Amelio Pietro avverso la sentenza emessa, con contestuale
motivazione, in data 17.12.2012 ai sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di
Modena con la quale veniva applicata al predetto la pena concordata di anni due e mesi otto
di reclusione ed C 12.000,00 di multa, con confisca del denaro in sequestro, per il delitto di
cui all’art. 73 comma 1° bis dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge in relazione alla disposta confisca del denaro della cui
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo non consentito nella presente sede
oltre ad essere tardivo.
Il ricorso risulta presentato il 4.1.2013, laddove la sentenza con contestuale motivazione,
depositata lo stesso giorno dell’udienza del 17.12.2012, in presenza dell’imputato, imponeva
il termine di presentazione di 15 giorni (ex art. 585, comma 1° lett. a c.p.p.), scadenti il
2.1.2013 (poiché il 1° gennaio è festivo).
Peraltro, deve ritenersi che il denaro in sequestro sia pertinenzialmente collegato al reato
contestato, concernente la detenzione di un quantitativo ragguardevole di stupefacente (gr.
1.158, 5 di hashish e 192 spinelli già confezionati) come tale palesemente destinato allo
spaccio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013
provenienza illecita non vi sarebbe traccia nel fascicolo del P.M.