Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46619 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46619 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RIVA CARLO MARCELLO N. IL 15/01/1963
avverso la sentenza n. 1772/2012 GIP TRIBUNALE di LECCO, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva
Ricorre per cassazione Riva Carlo Marcello avverso la sentenza emessa in data 10.10.2012 ai
sensi dell’art. 444 c.p.p. dal G.i.p. del Tribunale di Lecco con la quale veniva applicata al
predetto la pena concordata di anni tre e mesi sei di reclusione ed C 16.000,00 di multa oltre
accessoria di legge per il delitto di cui all’art. 73 comma 10 e 1 bis dPR 309/1990.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione alla possibilità di
addivenire ad un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. ed in ordine alla qualificazione
E’ pervenuta la rinuncia al ricorso di Riva Carlo Marcello.
Il ricorso è inammissibile.
Infatti, la rinuncia all’impugnazione, ritualmente effettuata dal ricorrente, comporta
l’inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 589 – 591, 1° comma lett. d) e 4 0 comma
c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013

del fatto ai sensi del 5° comma dell’art. 73 dPR cit.

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