Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46618 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46618 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GAZZETTO PAOLO N. IL 08/08/1978
avverso la sentenza n. 484/2012 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
10/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA
1. L’imputato GAZZETTO Paolo ricorre per cassazione contro la sentenza di
applicazione concordata della pena in epigrafe indicata (per due reati di cui all’art. 73
T.U. 309 del 1990, acc. in Desio ed altre zone tra il maggio e luglio 2011), deducendo la
erronea applicazione della legge, per non avere il giudice di merito rilevato la
incompetenza per territorio; lamentava inoltre la inutilizzabilità delle intercettazioni.
2.1. Quanto alla eccezione di incompetenza va rammentato che questa Corte di
legittimità ha stabilito che “La richiesta di patteggiamento implica rinuncia
all’eccezione d’incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di
giurisdizione e dell’incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo
comma dell’art. 21 cod. proc. pen., non ha natura inderogabile e non può pertanto
essere rilevata “ex officio” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44132 del 07/10/2008 Cc. (dep.
26/11/2008), Rv. 241668; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14 del 10/01/2000 Cc. (dep.
29/03/2000), Rv. 215897; Cass. Sez. 6, Sentenza n. 7903 del 26/05/1992 Ud. (dep.
09/07/1992), Rv. 191093).
2.2. Quanto alla doglianza relativa alla inutilizzabilità delle intercettazioni va ricordato
che questa Corte, ha più volte ribadito che qualora venga eccepita in sede di
legittimità l’inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente
eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le
disposizioni previste dall’art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p.,
comma 1), è onere della parte indicare specificamente l’atto che si afferma essere
affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente
acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a
produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo è inammissibile per
genericità, non essendo consentito al giudice di legittimità di individuare l’atto affetto
dal vizio denunciato (Cass. IV, 32747\2006, imp. Pizzinga, rv. 234809).
Nella specie, il ricorrente non ha indicato i decreti che sarebbero affetti dal vizio
dedotto, ne’ li ha prodotti, venendo meno, pertanto, al rispetto dell’onere di
autosufficienza del ricorso.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.500= a titolo di sanzione
pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
2. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.