Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46618 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46618 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

1) JOVANOVIC Nebosja, n. nella ex Jugoslavia 17.8.1976
2) DORDEVIC Davide, n. in Serbia 15.6.1988
3) BACALANOVIC Zarko, n. in Serbia 15.6.1982
avverso l’ordinanza n. 251/2015 Tribunale del Riesame di Salerno del 03/07/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa F. Marinelli, che ha concluso
per l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 03/11/2015

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Salerno, in accoglimento dello
appello proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nocera Inferiore, ha sostituito la
misura coercitiva dell’obbligo di dimora presso i rispettivi Comuni di residenza, originariamente
applicata nei confronti di Jovanovic Nebosja, Dordevic Davide e Bacalanovic Zarko, con la custodia in carcere in relazione ai reati loro provvisoriamente contestati di concorso in resistenza
a pubblico ufficiale (artt. 110, 337 cod. pen.), lesioni personali aggravate (artt. 81, 110, 116,
582, 61 n.10 cod. pen.) e ricettazione (artt. 110, 648 cod. pen.).
Il Tribunale ha ritenuto che la scelta di adottare la misura dell’obbligo di dimora da parte del

agli indagati di muoversi liberamente e di continuare ad avere contatti con altri appartenenti al
circuito criminoso con cui operavano fino al momento del loro arresto, oltre a non consentire
l’espletamento di adeguati controlli nei confronti di soggetti privi di fissa dimora sul territorio
nazionale.

2. Avverso l’ordinanza hanno proposto distinti ricorsi, ma identici di contenuto, gli indagati, i
quali evidenziano in via preliminare la palese e complessiva contraddittorietà dell’ordinanza
con l’altra adottata il 22 maggio 2015 dal Tribunale del Riesame nella medesima composizione
personale, che aveva confermato il provvedimento con cui il giudice monocratico aveva ritenuto adeguato l’obbligo di dimora a seguito di convalida del loro arresto in flagranza per i reati
per cui si procede.
La motivazione appare, inoltre, illogica nella parte in cui il Tribunale, pur in assenza di specifiche osservazioni da parte del PM, ipotizza l’appartenenza dei ricorrenti ‘al circuito criminoso
in cui operavano fino al momento dell’arresto’, pur non essendo emersa circostanza o situazione alcuna che lasci ipotizzare la riferibilità dei ricorrenti ad apparati criminali operanti sul
territorio.
Il Tribunale non ha, infine, considerato l’applicabilità dell’art. 275, comma 2-bis cod. proc.
pen. che inibisce l’adozione della misura della custodia in carcere se il giudice ritiene, all’esito
del giudizio, che la pena detentiva da eseguire non sarà superiore a tre anni, pur al cospetto di
imputazioni che rendono concreta tale possibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono manifestamente infondati e come tali vanno dichiarati inammissibili.

2. Quella che ai ricorrenti appare una macroscopica contraddizione, tra il contenuto della
prima ordinanza resa dal Tribunale del Riesame di Salerno e la seconda resa a seguito di
appello del PM, costituisce, invece, conseguenza del differente ambito delle pronunzie che lo
2

primo giudice è inadeguata a salvaguardare in concreto le esigenze cautelari, non impedendo

organo giudicante è stato chiamato ad emettere.
A seguito di riesame proposto dagli indagati avverso l’applicazione della misura coercitiva
dell’obbligo di dimora di cui all’art. 283 cod. proc. pen., il Tribunale salernitano, ritenendo di
dover confermare le determinazioni del GIP di adottare un provvedimento comunque limitativo
della libertà personale degli indagati, altro non ha potuto che ribadire la scelta in concreto
operata con l’ordinanza cautelare genetica, essendogli ovviamente preclusa l’adozione di una
misura più grave in assenza di impugnazione da parte del PM.
Nel secondo e presente caso, invece, il Tribunale è stato investito dall’appello del PM della

il punto di vista della parte pubblica ed esprimendo le proprie valutazioni, sebbene in parte
motivate con un argomento privo di riscontro nelle emergenze indiziarie (l’appartenenza degli
indagati al circuito criminoso in cui operavano fino al momento dell’arresto) ma comunque
irrilevante alla luce della argomentazioni complessivamente svolte (pagg. 3-4 ordinanza).
Quanto, infine, alla mancata considerazione circa l’applicabilità dell’art. 275, comma

2 bis

cod. proc. pen., è sufficiente rilevare che tra i reati provvisoriamente contestati v’è anche
quello di ricettazione (capo C), la cui pena detentiva è fissata nella misura minima di due anni
di reclusione ed in ordine al quale la valutazione della sussistenza dell’ipotesi di particolare
tenuità di cui all’art. 648, comma 2 cod. proc. pen. è rimessa alla valutazione discrezionale del
giudice di merito.
La determinazione del Tribunale di applicare la misura custodiale più grave comporta di
conseguenza l’implicita valutazione che nell’attuale fase processuale non è stata ritenuta concreta la possibilità per gli indagati di conseguire una pena contenuta nella misura di tre anni di
reclusione, attesa pure la ritenuta loro pericolosità, desunta dalla gravità della condotta loro
ascritta e dai numerosi e talora specifici precedenti penali sugli stessi gravanti.

P. Q. M.

dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00 (mille)
ciascuno. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. Esec. cod. proc.
pen.

Roma, 03/11/ ì15

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

questione della complessiva adeguatezza della misura coercitiva adottata dal GIP, accogliendo

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