Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46617 del 03/11/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46617 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BEVILACQUA Giuseppe, n. Palermo 25.9.1968
avverso l’ordinanza n. 700/2015 Tribunale del Riesame di Palermo dell’11/06/2015

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere, dott. Orlando Villoni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G., d.ssa F. Marinelli, che ha concluso
per l’inammissibilità;
udito il difensore del ricorrente, avv. Giuseppe Marchì, che ha insistito per raccoglimento del
ricorso

RITENUTO IN FATTO

1

Data Udienza: 03/11/2015

1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto l’istanza di riesame proposta avverso quella emessa dal GIP dello stesso ufficio giudiziario il 20/05/2015, con
cui erano stati disposti gli arresti domiciliari nei confronti di Bevilacqua Giuseppe per i reati di
corruzione (artt. 319, 321 cod. pen.) e corruzione elettorale (art. 96 d.P.R. n. 361 del 1957),
sostituendo la misura detentiva domiciliare con il divieto di dimora in Palermo e provincia.
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza dei reati ipotizzati, per avere
l’indagato fatto ripetuto mercimonio dei consensi elettorali di cui poteva disporre in favore di
candidati che offrivano favori a lui e a componenti della sua famiglia e concrete le ravvisate

tiva di cui all’art. 283 cod. proc. pen., ritenuta sufficiente al fine d’interrompere la situazione di
collegamento con la base elettorale all’origine delle condotte contestate.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto impugnazione l’indagato, che deduce l’insussistenza di
attuali esigenze cautelari, risalendo la commissione degli illeciti ipotizzati a tre anni prima della
formulazione della contestazione; nella prospettazione difensiva, anzi, il Tribunale ha confuso il
parametro della concretezza con quello dell’attualità del pericolo, che oggi figura in maniera
distinta accanto al primo nell’art. 274 lett. c) cod. proc. pen. a seguito della modifica introdotta
dalla legge n. 47 del 2015.
Il ricorrente evidenzia pure la carenza argomentativa del provvedimento impugnato, il quale
omette di indicare sulla base di quali circostanze o dichiarazioni abbia ricostruito la dinamica
dei fatti contestati né specifica quali indizi sarebbero idonei a dimostrare l’effettivo riavvicinamento all’elettorato attivo; deduce, infine, che con la nuova formulazione normativa il pericolo di reiterazione del reato deve essere valutato alla stregua del concetto penalistico di
pericolosità sociale, intesa non come generica proclività a commettere azioni delittuose o mera
possibilità di ‘cadere nel reato’, ma come determinata probabilità che si commettano futuri
crimini della stessa specie di quello per cui si procede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

2. Sebbene con motivazione nel complesso sintetica, il Tribunale del Riesame di Palermo ha
ritenuto che la possibilità, già dimostrata in passato dall’indagato, di ‘orientare e far confluire
in un bacino di raccolta il voto popolare’ in favore di determinati candidati, in una prospettiva
di scambio con favori ed utilità per sé stesso e componenti della sua famiglia, sia non solo
concreta ma anche attuale, atteso che la tenuta di consultazioni elettorali, amministrative o

2

esigenze cautelari, peraltro adeguatamente fronteggiate dall’imposizione della misura coerci-

politiche, al di fuori delle scadenze temporali istituzionali costituisce eventualità tutt’altro che
infrequente (pag. 2 ordinanza).
Appare, perciò, destituita di fondamento la censura secondo cui il Tribunale non avrebbe
ragionato in termini di ‘determinata probabilità che l’indagato commetta futuri crimini della
stessa specie di quelli per cui si procede’, perché è proprio questa la prospettiva che informa le
considerazioni svolte dall’ordinanza riguardo alle peculiari caratteristiche dei reati oggetto di
contestazione provvisoria.
Se il requisito dell’attualità è collegato alla riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, distinguendosi da quello della concretezza, inteso come

affermarsi che l’imputato, verificandosi l’occasione, possa facilmente commettere reati che
offendono lo stesso bene giuridico di quello per cui si procede (in termini v. Sez. 5, sent. n.
24051 del 15/05/2014, Lorenzini e altro, Rv. 260143), allora si debbono ritenere insuscettibili
di censura le argomentazioni svolte dal Tribunale riguardo alla pericolosità di un perdurante
collegamento con la base elettorale di riferimento, che la misura coercitiva del divieto di
dimora ha inteso precisamente scongiurare.

P. Q. M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Roma, 03/11/20 5
Il consiglier
Orland

Il Presente (
Giacom Paoloni

sussistenza di elementi di valutazione non meramente congetturali sulla base dei quali possa

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