Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46616 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 46616 Anno 2015
Presidente: CARCANO DOMENICO
Relatore: SCALIA LAURA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CAVALLARO GIOVANNI N. IL 23/10/1985
avverso l’ordinanza n. 313/2015 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
19/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LAURA SCALIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. bt,o4 eutwelti

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 22/10/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 6 luglio 2015, il Tribunale di Salerno ha
rigettato la richiesta di riesame presentata nell’interesse di Giovanni
Cavallaro avverso l’ordinanza impositiva della misura cautelare degli arresti
domiciliari, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di
Salerno in data 22 maggio 2015.
1.2 Il Tribunale del Riesame ha in tal modo confermato a carico

quanto ai reati contestati ai capi 1 (in cui è stato ritenuto assorbito il capo
84) e 86 della rubrica, per condotte protrattesi nel periodo compreso dagli
inizi del 2010 e, successivamente almeno, sino a tutto il febbraio 2011,
consistenti:
a)

nella partecipazione ad un’associazione che, finalizzata al traffico

illecito di stupefacenti, faceva capo, quale promotore, a Palma Cosma, ed
era articolazione della più ampia e strutturata organizzazione criminosa,
facente capo a sua volta a Cosimo Podeia, Pierpaolo Magliano e Paolo
Pastina, dedita allo spaccio, la quale, previo rifornimento dall’hinterland
napoletano, operava nel territorio di Battipaglia, e zone limitrofe;
b)

nel concorso con altri, in esecuzione di un medesimo disegno

criminoso, nella realizzazione di condotte di acquisto, detenzione e cessione
al fine di spaccio di hashish, cocaina e marijuana.
1.3 I Giudici del Riesame hanno poi ritenuto l’esistenza del concreto ed
attuale pericolo di reiterazione di condotte analoghe (art. 274 sub lett. c)
cod. proc. pen.) quanto ai capi contestati.
Le osservate modalità della condotta sarebbero state infatti espressive di
un considerevole e perdurante radicamento dell’indagato nel settore dello
spaccio svolto in forma organizzata, senza poi che il mero decorso del tempo
dai fatti contestati e l’assenza di ulteriori pendenze offrisse, in difetto di
alcuno sganciamento dell’indagato dal settore, elementi per contrastare
l’esistenza dell’estremo cautelare.
2. Avverso l’indicata ordinanza propone ricorso per cassazione Giovanni
Cavallaro, in proprio, articolando tre motivi di ricorso.
2.1 Con il primo motivo, il ricorrente denuncia carenza di motivazione
(art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.) per difetto di un’autonoma
valutazione da parte dei Giudici del Riesame che avrebbero motivato
l’applicazione della misura “per relationem” agli atti del Pubblico Ministero,
tecnica, quest’ultima, che sarebbe stata esclusa dalla intervenuta modifica
dell’art. 292, comma 2, lett. c) e lett. c-bis) cod. proc. pen.
1

dell’indagato l’esistenza di un grave quadro indiziarlo di colpevolezza,

2.2 Con il secondo motivo, l’indagato lamenta vizi di motivazione (art.
606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) per mancanza e manifesta illogicità
in cui sarebbero incorsi i Giudici della gravata ordinanza, per avere ritenuto
l’esistenza a carico del ricorrente, di un compendio indiziario di colpevolezza
in ragione: di chiamate in correità che si sarebbero rivelate, di contro a
quanto ritenuto, divergenti, indirette e non in grado di individuare,
nemmeno, il quantitativo di sostanza spacciato; di contenuti di
intercettazioni sostanzialmente incongrue e non riscontranti le prime.

applicazione della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.)
per aver sostenuto il Tribunale del Riesame l’esistenza di un rischio di
recidiva privo dei requisiti dell’ attualità e della concretezza, in dispregio alla
novella di cui alla legge n. 47 del 2015.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla denunciata mancanza di
autonomia della motivazione, è infondato.
Il ricorrente non dà neppure conto, nell’addotta esposizione del motivo,
delle ragioni che individuerebbero, nella motivazione spesa dal Tribunale del
Riesame, un argomentare “per relationem”: così, ad esempio, per segnalata
adozione nel corpo del provvedimento impugnato di formule di rinvio o
equipollenti.
Non vi è in ricorso alcun riferimento a quei contenuti che, presenti nella
richiesta del Pubblico Ministero, sarebbero transitati, per una sorta di rinvio
a catena, sino all’ordinanza cautelare impugnata.
E’ vero pure come il ricorrente non si faccia in alcun modo carico della
giurisprudenza affermatasi presso questa Corte sulla motivazione “per
relationem”, per poi sostenere della stessa, nel caso di specie, l’illegittimità.
In tal senso sarebbe valso il richiamo agli indici, dalla Corte individuati “a
contrariis” per sostenere la nullità della motivazione: della mancata
meditata cognizione delle ragioni dell’atto richiamato; della mancata
allegazione o trascrizione dell’atto richiamato; della mancata conoscenza
dello stesso da parte dell’indagato (Sez. 6, n. 53420 del 04/11/2014,
Mairajane; Sez. U, n. 17 del 21/06.2000, Primavera).
2 Il secondo motivo, con cui si denuncia dal ricorrente la carenza ed
illogicità della motivazione spesa nell’impugnato provvedimento nel
comporre il quadro indiziario di colpevolezza a carico del Cavallaro,
intersecando esiti di chiamate in correità ed intercettazioni telefoniche, è
del pari infondato.

2

2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’ erronea

2.1 Le dichiarazioni dei chiamanti in correità sono riportate
nell’impugnata ordinanza in modo da comporre un univoco quadro indiziario
di colpevolezza, evidenziandosi nella motivazione del provvedimento
cautelare, gli elementi comuni e di reciproco risconto, tra le narrazioni di
Cosimo Podeia, Paolo Podeia e Luca Magliano.
Dette narrazioni infatti, consentendo di qualificare come congrua la
motivazione sul punto spesa, univocamente convergono nel descrivere il
ricorrente come spacciatore insieme a Cosmo Palma, soggetto inserito

Più puntualmente, il Tribunale di Salerno fa corretta applicazione dei
principi ritenuti da questa Corte ed in ragione dei quali:
a)

anche in sede cautelare le dichiarazioni accusatorie rese dal

coindagato integrano i gravi indizi di colpevolezza (art. 273, comma 1, cod.
proc. pen.) quando, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino
sostenute da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da attribuire
capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all’attribuzione del
fatto-reato al soggetto destinatario di esse (Sez. 5, n. 50996 del
14/10/2014, Scalia, Rv. 264213);
b)

il riscontro estrinseco individualizzante può ravvisarsi anche in

presenza dì plurime e convergenti dichiarazioni di correità che, come tali,
reciprocamente si sostengano nell’individuazione dell’autore del reato, a
condizione che la conoscenza del fatto da provare da parte del chiamante
ulteriore sia indipendente e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare
(Sez. 3, n. 44882, del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260607).
La circostanza dedotta in ricorso e per la quale le dichiarazioni del Palma,
configurerebbero una chiamata indiretta in correità, come tale dotata di una
non significante rilievo probatorio, non rinviene nelle argomentazioni
contenute in ricorso alcun fondamento, non trovando il dovuto e significativo
svolgimento.
2.2 II compendio indiziario ritenuto nel gravato provvedimento risente
poi anche del richiamo ivi operato agli esiti di intercettazioni telefoniche,
intesi dai Giudice del Riesame come corroboranti il dato già riscontrato
all’esito delle indicate propalazioni.
Di detti esiti, congruamente il Tribunale segnala (così per l’inequivoco
significato in tal senso delle telefonate del 13.11.2010, intercorse tra il
Cavallo ed il Palma alle ore 12,06 ed alle ore 22,36) i contenuti diretti a
sostenere i rapporti di fornitura di sostanza tra gli intercettati.
I motivi addotti dal ricorrente non sono in grado quindi, nel loro
compesso, di disarticolare la motivazione dell’impugnato provvedimento,
3

nell’associazione di cui al capo di imputazione, ed acquirente di sostanza.

non valendo i primi ad individuare divergenze rilevanti tra le dichiarazioni
accusatorie.
Piuttosto, i proposti motivi, estrapolando il contenuto delle dichiarazioni
da un più ampio contesto, finiscono per segnalare dell’intera narrazione
elementi irrilevanti e comunque affermazioni pienamente compatibili tra loro
(così per quelle di Gianluca Citarelli, dei germani Podeia e di Luca Magliano
riportate in ricorso) nel dar conto della posizione del ricorrente quale
spacciatore all’interno dell’associazione.

congruenti esiti da quanto evidenziato dal ricorrente.
Delle due intercettazioni contestate dal Cavallaro, i cui contenuti sono
ricostruibili in ragione di quanto riportato in ricorso, non può dirsi che
emerga alcun rilevante argomento in distonia con il dato raccolto a mezzo
delle chiamate in correità.
Così per la circostanza, emersa in corso di intercettazione, per la quale il
Palma richiede al Cavallaro il numero di telefono del fornitore Molinaro: la
stessa non è destinata infatti a porsi in contraddizione con quanto dichiarato
dai chiamanti, nella parte in cui costoro hanno riferito di rapporti diretti tra il
Cosma ed il Molinaro, atteso che l’unicità del riferito episodio non vale a
predicare di alcun contrasto tra i dati probatori).
Medesima valutazione si accompagna all’ulteriore evidenza segnalata in
ricorso e per la quale l’utenza da cui provengono le telefonate intercettate in
entrata ed in uscita non sarebbe intestata al ricorrente.
Il dato è infatti del tutto irrilevante non derivando dalla segnalazione
una contestazione in ordine alla riferibilità del traffico intercettato alla
persona del Cavallaro.
3. Il terzo motivo, diretto a denunciare l’inosservanza o l’erronea
applicazione di legge penale (art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.),
per aver il Tribunale di Salerno erroneamente ritenuto, in spregio della
novella di cui alla legge n. 47 del 2015, l’esistenza delle esigenze cautelari
per i profili di attualità e concretezza, pur risultando i fatti contestati definiti
e cristallizzati in esito al decorso del tempo, è infondato e, per la non
specificità di contenuto dello stesso, finanche inammissibile.
Il dato temporale è stato infatti compiutamente esaminato dal Tribunale
del Riesame il quale, in adesione agli argomenti spesi dal Giudice per le
indagini preliminari, ha ritenuto il fattore tempo non in grado di escludere
l’attualità del rischio di recidivanza.
Nell’iter argomentativo osservato dal Tribunale, che non si presta a
censure di illogicità per disarmonie o contraddittorietà, le modalità della
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Le medesime intercettazioni non risultano validamente attaccate nei loro

condotta osservate dall’indagato Cavallaro sono state ritenute espressive di
un radicamento del medesimo, nel settore dello spaccio in forma
organizzata.
In difetto di elementi dimostrativi di un allontanamento e sradicamento
dell’indagato dal relativo circuito, i Giudici del Riesame hanno confermato il
giudizio sull’ esistenza dell’indicato estremo per i necessari contenuti di
concretezza ed attualità.
L’indicato argomentare individua un logico percorso di prova disatteso il

e del relativo motivo di ricorso in questa sede.
Il ricorso va pertanto integralmente rigettato ed il ricorrente condannato
al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il Consigliere estensore

quale, il conseguente effetto è stato quello del rigetto del riesame sul punto

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