Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46616 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46616 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ANNA DARIO N. IL 04/06/1981
avverso la sentenza n. 2664/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 17/07/2013

Osserva
Ricorre per cassazione D’Anna Dario avverso la sentenza emessa in data 26.10.2012
dalla Corte di Appello di Torino che confermava quella emessa in data 8.1.2010 del
Tribunale di Torino, che aveva condannato il predetto alla pena di mesi uno e giorni
23 di arresto ed C 400,00 di ammenda, oltre alla sospensione della patente di guida
per la durata di mesi sei e alla confisca del veicolo, per il reato di cui all’art. 186
comma 2 lett. c) C.d.S..
applicata per analogia l’aggravante introdotta solo nel 2010 di cui all’art. 2 sexies
dell’art. 186 C.d.S. (fatto commesso in ora notturna). Si duole, altresì, del vizio
motivazionale in ordine alla mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.
Il richiamo alla commissione del fatto in ora notturna è stato adoperato solo per
giustificare la mancata irrogazione della pena nel minimo edittale, ma non certo per
dimostrare l’integrazione di un’aggravante mai contestata e nemmeno in vigore
all’epoca del fatto.
Inoltre, si rammenta che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il
massimo edittale rientra nell’ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale
assolve il suo compito anche se abbia valutato intuitivamente e globalmente gli
elementi indicati nell’art. 133 c.p.: tale valutazione, infatti, rientra nella sua
discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per
addivenirvi in concreto (Cass. pen. Sez. II, n. 12749 del 19.3.2008, Rv. 239754).
Nella specie, risulta evidente che il potere discrezionale in punto di trattamento
dosimetrico, alla luce della pena inflitta, è stato dal giudice di merito correttamente
esercitato, con congrua motivazione che ha evidenziato la negativa personalità del
prevenuto, gravato da numerosi precedenti penali anche specifici.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che
si ritiene equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non
ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013

Deduce la violazione di legge in relazione all’art. 2 c.p. assumendo che era stata

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