Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46615 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46615 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DE MARIA SABRINA N. IL 12/05/1987
avverso la sentenza n. 3181/2012 GIP TRIBUNALE di
CAMPOBASSO, del 27/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 17/07/2013
Motivi della decisione
De Maria Sabrina ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
G.i.p. presso il Tribunale di Campobasso in data 27.11.2012, con la quale, ai sensi
dell’art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata la pena concordata dalle parti, in
ordine alle contestate violazioni dell’art. 73, d.P.R. n. 309/1990.
Con unico motivo la parte denuncia la violazione di legge, in riferimento al
mancato apprezzamento della ricorrenza dei presupposti legittimanti l’adozione di
La ricorrente ha depositato in data 12.07.2013 dichiarazione di rinunzia al
ricorso, con sottoscrizione autenticata dal difensore.
Il ricorsoè inammissibile.
E’ stata, infatti, acquisita nei termini sopra richiamati, formale rinuncia della
ricorrente all’impugnazione, di talcté il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 589 e 591 lett. d) cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Co à deciso in Roma, in data 17 luglio 2013.
sentenza liberatoria, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.