Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46614 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46614 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOURATIB KHALID N. IL 22/05/1969
avverso la sentenza n. 1713/2012 GIP TRIBUNALE di FORLI’, del
26/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Forlì -giudice per le indagini preliminari- applicava all’imputato la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di detenzione illecita di
stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
cod.proc.pen., in difetto di quantificazione del principio attivo contenuto nella sostanza;
-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e
di merito per il patteggiamento e l’indicazione, mediante specifico riferimento agli elementi di
prova, della non ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129
C.P.P. , con particolare riferimento alla natura della sostanza (risultata positiva al narcotest) alla
considerevole quantità della stessa e alle modalità di confezionamento ;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 129