Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46607 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46607 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAGUSA SALVATORE N. IL 21/06/1953
avverso la sentenza n. 4638/2011 TRIBUNALE di PALERMO, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;
Data Udienza: 17/07/2013
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Ragusa Salvatore avverso la sentenza emessa
in data 10.7.2012 dal Tribunale di Palermo che condannava il predetto alla pena di C
2.500,00 di ammenda oltre al fermo del motociclo, per il reato di guida di motociclo senza
patente perché revocata.
Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale con riferimento alla mancata
concessione delle invocate circostanze attenuanti generiche.
Il diniego delle impetrate attenuanti generiche è sorretto da congrua motivazione laddove si
richiamano i numerosi precedenti penali dell’imputato la cui personalità ne risulta, pertanto,
negativamente delineata.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene
equo liquidare in C 1.000,00, in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza
di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17.7.2013
Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati.