Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46606 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46606 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BECKIR AHMED N. IL 01/11/1979
avverso la sentenza n. 130/2012 GIP TRIBUNALE di GROSSETO, del
15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Grosseto -giudice per le indagini preliminari- applicava all’imputato la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per plurimi reati di cui all’art. 73 DPR 309/90;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 129
-Rilevato che l’imputato successivamente formulava rituale rinuncia al ricorso;
-Ritenuto che l’impugnazione va dichiarata, quindi, inammissibile ai sensi dell’art. 591 c.p.p.,
comma 1, lett. d), in relazione all’art. 589 c.p.p.;
– che, in ogni caso, i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, atteso che la pena risulta
applicata su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti
di rito e di merito per il patteggiamento e la disamina, mediante riferimenti specifici, di non
ricorrenza delle condizioni di applicabilità delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P.;
-La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex
art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
cod.proc.pen.;