Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46601 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46601 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OMOYEBAGBE OMONZEGIE THOMAS N. IL 29/09/1979
41P
avverso la sentenza n. 6645/2012 TRIBUNALE di MODENA, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Modena -giudice per le indagini preliminari- applicava all’imputato la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per molteplici reati di detenzione illecita di
sostanza stupefacente;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
-Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato, atteso che vi è ampia motivazione, con
riguardo all’attività professionale di spaccio organizzato svolta dall’imputato, in ordine alla
pericolosità dello stesso atta a giustificare l’applicazione della misura dell’espulsione;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 235 cod.pen.;