Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 466 del 25/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 466 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Molignini Carmela, nata a Sandonaci il 12.6.71
imputata art. L. 638/83
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce
del 20.2.13
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
osserva
La ricorrente è stata accusata di omesso versamento delle trattenute operate a fini
previdenziali sulle retribuzioni dei dipendenti e, per tale motivo condannata in primo grado. La
corte d’appello, con la decisione qui impugnata, ha ribadito tale giudizio (previa declaratoria di
estinzione per prescrizione di una parte della condotta).
Il gravame che viene qui proposto denuncia la mancata ricezione della diffida ad
adempiere da parte dell’imputata.
Il ricorso è manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Si tratta, infatti, del
medesimo argomento speso con i motivi di appello e già risolto correttamente dalla corte
distrettuale quando ha ricordato che è principio pacifico in giurisprudenza che il reato de quo è
omissivo istantaneo e si perfeziona nel momento in cui scade il termine utile concesso al
datore di lavoro per il versamento la notifica della diffida rileva solo ai fini della eventuale
Data Udienza: 25/10/2013
Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 €.
Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013
Il Presidente
ricorrenza della causa di non punibilità che consegue nel caso che l’interessato paghi entro il
termine di tre mesi dalla notifica.
Vi è da dire, peraltro, che, nella specie, l’imputata non adduce di non avere neppure
ricevuto la notifica ma, piuttosto, di avere trasmesso il tutto al commercialista (così come
normalmente avveniva per tutte le missive riguardanti la società). Fermo restando che tutto ciò è
meramente dedotto, pur essendo, in ipotesi, verosimile che l’omissione sia stata conseguenza
di una disattenzione del commercialista, è un fatto che, a monte, sussiste la libera e cosciente
scelta della ricorrente – legale rappresentante della s.a.s. Calce di Moligni C.E.C. – di non
controllare la corrispondenza diretta alla società con un affidamento totale e cieco al
commercialista che non la esonererebbe comunque dalle sue responsabilità penali delle tutto
personali.