Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46599 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46599 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI BELLO SAVERIO N. IL 07/08/1978
BASILE SALVATORE N. IL 24/06/1967
avverso la sentenza n. 4114/2012 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del
26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Taranto -giudice per le indagini preliminari- applicava agli imputati la
pena concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., per il reato di cui all’art. 73 DPR 309/90;
-Rilevato che gli imputati proponevano distinti ricorsi per cassazione avverso la decisione,
osservando che il Giudice aveva omesso di valutare, ai fini della determinazione della pena, i criteri
– Rilevato che non è consentito in sede di ricorso per cassazione svolgere censure attinenti alla
misura della pena concordata dalle parti, salvo che si tratti di pena illegalmente determinata ( Cass.
21/12/2009 El Hanana);
– Ritenuto che, pertanto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili e che la declaratoria
d’inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non
emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.500,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
di cui all’art. 133 cod.proc.pen.;