Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46597 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46597 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FURNO VINCENZO N. IL 24/02/1988
avverso la sentenza n. 2342/2012 TRIBUNALE di SALERNO, del
13/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che il Tribunale di Salerno -giudice monocratico – applicava all’imputato la pena
concordata, ai sensi dell’art.444 cod.proc.pen., in relazione al reato di detenzione di sostanza
stupefacente dei tipi hashish e marijuana;
-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la decisione, osservando che il
cod.proc.pen., con riguardo all’uso personale dello stupefacente;
-Ritenuto che i motivi fatti valere sono manifestamente infondati, atteso che la pena risulta applicata
su richiesta congiunta delle parti, la decisione contiene un adeguato esame dei presupposti di rito e
di merito per il patteggiamento e l’indicazione della non ricorrenza delle condizioni di applicabilità
delle cause di non punibilità ex art.129 C.P.P. e che la quantità dello stupefacente, appartenente a
due tipologie, induce a escludere la ricorrenza della destinazione dello stesso all’uso personale;
-La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, al versamento della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed
al versamento della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17-7-2013.
Giudice non aveva valutato congruamente le condizioni per l’applicazione dell’art. 129