Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46595 del 17/07/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 46595 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZUMPANO MANUEL N. IL 13/12/1986
avverso la sentenza n. 3930/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;
Data Udienza: 17/07/2013
OSSERVA LA CORTE
-Rilevato che la Corte d’Appello di Roma confermava la sentenza con la quale il
giudice di primo grado aveva ritenuto l’imputato responsabile del delitto di
detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo;
deducendo che i giudici si erano limitati a irrogare la pena senza alcun puntuale
riferimento agli elementi di fatto posti a sostegno della decisione e, ancora, la carenza
motivazionale in punto di concessione delle attenuanti generiche;
-Ritenuto che il primo motivo pecca di genericità per la mancata specifica
indicazione degli elementi di fatto che si assumono trascurati, mentre il secondo è
infondato a fronte di congrua motivazione riguardo al diniego delle attenuanti
generiche;
-Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al pagamento
delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della sanzione
pecuniaria ex art.616 C.P.P.;
P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/7/2013
Il Consigliere Est.
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-Rilevato che l’imputato proponeva ricorso per cassazione avverso detta decisione,