Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46593 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46593 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOZZA ALESSANDRO N. IL 24/11/1961
avverso l’ordinanza n. 285/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
SASSARI, del 19/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
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Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari, con ordinanza in data 19.06.2014, ha
rigettato il reclamo proposto da Bozza Alessandro avverso il provvedimento con
cui il magistrato di sorveglianza aveva negato il beneficio della liberazione
anticipata speciale con riguardo ai semestri di pena espiata dal 6.12.2009 al
6.06.2013, in considerazione della natura ostativa ex art. 4-bis ord.pen. del
reato la cui condanna era in corso di esecuzione, della soggezione al principio
tempus regit actum

delle leggi in materia di benefici penitenziari e

dell’impossibilità di riconoscere effetti ultrattivi alla norma di un decreto legge

caducata ex tunc dalla sua mancata conversione; riteneva manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale della norma della legge di
conversione che escludeva dal beneficio i condannati per reati ostativi, in quanto
riconducibile a un legittimo esercizio di discrezionalità legislativa.
2. Ricorre per cassazione Bozza Alessandro, personalmente, lamentando vizio di
motivazione e violazione di legge con riguardo agli artt. 4 legge n. 10 del 2014 e
3, 27, 32 e 117 Cost. (anche in relazione all’art. 3 della CEDU); deduce la natura
irragionevole e discriminatoria della norma che esclude in assoluto l’applicazione
della liberazione anticipata speciale ai (soli) condannati per reati di cui all’art. 4bis ord.pen., a fronte dell’identica situazione (comune agli altri soggetti reclusi)
di sottoposizione a condizioni detentive contrarie al senso di umanità e
pregiudizievoli del diritto alla salute, in violazione del principio di rieducazione
della pena; chiede la rimessione della questione alla decisione della Consulta.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, ha
soppresso la norma originariamente contenuta nel 4° comma dell’art. 4 del
decreto d’urgenza – che riconosceva anche ai condannati per taluno dei reati
ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.pen. la possibilità di fruire dell’ampliamento a
75 giorni, per ciascun semestre di pena scontata, della detrazione di pena
conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, alla
condizione che essi avessero dato prova nel periodo di detenzione di un concreto
recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi
della personalità – escludendo in via assoluta tale categoria di condannati dal
novero dei beneficiari dell’ampliamento della misura premiale.
3. La norma così introdotta, che si risolve nel differenziare la misura del beneficio
premiale, derivante dalla partecipazione all’opera di rieducazione, concedibile ai
detenuti in espiazione pena per reati di cui all’art. 4-bis ord.pen. rispetto alla
platea generale dei condannati, escludendo i primi dalla possibilità di fruire della
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maggiorazione a 75 giorni (per semestre di pena scontata) del periodo ordinario
di 45 giorni di liberazione anticipata fruibile dalla generalità dei detenuti (inclusi i
condannati per reati ostativi), non viola i parametri costituzionali di riferimento
indicati dal ricorrente, così che l’ordinanza gravata, che ha ritenuto
manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, si
rivela corretta.
Come si evince anche dalla dichiarata natura temporanea della norma contenuta
nel 10 comma dell’art. 4 del D.L. n. 146 del 2013, quale risultante dalla legge di

riconoscibilità della maggior quota di liberazione anticipata rispetto al regime
ordinario previsto dall’art. 54 ord.pen., la scelta legislativa di concedere in
misura più ampia (per un delimitato arco temporale) il beneficio premiale non è
legata a finalità trattarnentali, ma a un’esigenza contingente di deflazione della
popolazione carceraria.
Nel contesto di tale (dichiarata) opzione normativa, l’esclusione dalla disciplina
speciale di favore, rispetto al trattamento ordinario assicurato a tutti i detenuti
ex art. 54 ord.pen., dei soggetti condannati per i titoli di reato più gravi, e che
destano particolare allarme speciale, previsti dall’art. 4-bis ord.pen., che si
connotano per una maggiore pericolosità dei loro autori, non può ritenersi né
discriminatoria, né irragionevole, né contraria al principio rieducativo della pena:
per poter ravvisare un’irragionevole disparità di trattamento, censurabile in
termini di costituzionalità, infatti, dovrebbe sussistere un’assoluta omologabilità
delle situazioni sottoposte a una diversa disciplina, che non è riscontrabile nel
caso di specie, in ragione della – obiettiva – situazione di maggiore pericolosità
che caratterizza la posizione del soggetto condannato per un reato ostativo (Sez.
1 n. 1650 del 22/12/2014, Rv. 261880), nei cui confronti si rivela legittima la
previsione di un diverso trattamento funzionale a tutelare le esigenze di
prevenzione, che il legislatore ha ritenuto preminenti – nell’ambito di un
ragionevole bilanciamento di valori – su quelle della riduzione del tempo di
permanenza in carceri sovraffollati dei detenuti che abbiano dato prova di
sìcc,e.. Aimeut:pe.~…. –. .à.dAclevLpartecipazione al processo rieducativo.
Co 14-reali °”-°-et- 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 20.04.2015:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 maggio 2015
Il Consigliere estenso

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Il Presidente

conversione, che limita a un periodo di due anni dalla sua entrata in vigore la

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