Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46590 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46590 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MINUCCI SERGIO N. IL 09/09/1955
avverso l’ordinanza n. 2659/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 12/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. PAOCo CArJeVtlu,i i
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Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 12.06.2014, ha
rigettato il reclamo proposto da Minucci Sergio avverso il provvedimento con cui
il magistrato di sorveglianza di Siena aveva negato il richiesto beneficio della
liberazione anticipata speciale, in considerazione della natura ostativa ex art. 4bis ord.pen. dei reati ex artt. 73 (aggravato ex art. 7 legge n. 203 del 1991) e
74 DPR n. 309 del 1990 oggetto della condanna in corso di espiazione, nonché
dell’inapplicabilità del principio enunciato nell’art. 25 comma secondo Cost. alle

questione di legittimità costituzionale della norma della legge di conversione che
escludeva dal beneficio i condannati per reati ostativi, in quanto riconducibile a
un legittimo esercizio di discrezionalità legislativa.
2. Ricorre per cassazione Minucci Sergio, personalmente, lamentando violazione
di legge sul presupposto di aver presentato l’istanza di ammissione al beneficio
nella vigenza del D.L. n. 146 del 2013, la cui efficacia non poteva ritenersi
venuta meno ex tunc a seguito della conversione in legge con emendamenti;
censura altresì la declaratoria di inammissibilità de plano della richiesta.
3. Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
2.

Manifestamente infondata è la doglianza genericamente sollevata sulla

ritualità delle forme procedimentali con cui il beneficio è stato negato: dal testo
dei provvedimenti di prima e seconda istanza risulta che il reclamo del Minucci è
stato correttamente rigettato dal Tribunale di sorveglianza con l’ordinanza qui
impugnata previa audizione delle parti all’udienza del 12.06.2014, dopo che il
magistrato di sorveglianza aveva provveduto sull’istanza originaria di
ammissione alla liberazione anticipata nelle forme del contraddittorio (solo)
cartolare in conformità a quanto previsto dall’art. 69-bis comma 1 ord.pen..
3. Giuridicamente corretta è anche la decisione con cui il Tribunale ha ritenuto
ostativa della liberazione anticipata speciale la condanna in espiazione per titoli
di reato compresi nell’art. 4-bis ord.pen..
La legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, ha
soppresso la norma originariamente contenuta nel 4° comma dell’art. 4 del
decreto d’urgenza – che riconosceva anche ai condannati per taluno dei reati
ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.pen. la possibilità di fruire dell’ampliamento a
75 giorni, per ciascun semestre di pena scontata, della detrazione di pena
conseguente al riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, alla
condizione che essi avessero dato prova nel periodo di detenzione di un concreto
recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi

leggi in materia di benefici penitenziari; riteneva manifestamente infondata la

della personalità – escludendo in via assoluta tale categoria di condannati dal
novero dei beneficiari dell’ampliamento della misura premiale.
La preclusione del beneficio discendente dalla norma sopravvenuta deve trovare
immediata applicazione nei procedimenti di sorveglianza in corso, a prescindere
dal momento di presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte del
condannato (anche se avvenuta nella vigenza del decreto d’urgenza e prima
della legge di conversione), in applicazione del principio di diritto, affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24561 del 30/05/2006, Aloi (Rv.

detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento
del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della
stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali, e pertanto (in assenza,
come nella fattispecie, di una specifica disciplina transitoria) soggiacciono alla
regola tempus regit actum e non alla disciplina della successione delle norme
penali nel tempo dettata dall’art. 2 cod. pen. e dall’art. 25 Cost., principio che ha
trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza della CEDU, che ha escluso
che il principio della irretroattività della legge più sfavorevole trovi applicazione
in materia di benefici penitenziari in genere e di liberazione anticipata in specie
(vedi sentenza Grande Camera del 21.10.2013, Del Rio Prada contro Spagna).
Va in ogni caso rilevato che le disposizioni di un decreto legge non convertito
perdono efficacia sin dall’inizio (art. 77 comma 3 Cost.), e dunque non possono
spiegare alcun effetto ultrattivo con riguardo ai comportamenti e alle situazioni
pregresse ai quali la norma non recepita dalla legge di conversione collegava
l’aspettativa di effetti favorevoli (Sez. 1 n. 34073 del 27/06/2014, ric. Panno).
La caducazione della norma non convertita di cui al testo originario dell’art. 4
comma 4 D.L. n. 146 del 2013 ne esclude in radice l’idoneità a inserirsi in un
fenomeno successorio di leggi nel tempo, con la conseguenza che nessun diritto
o aspettativa basato su tale norma può trovare riconoscimento e tutela per il
solo fatto che la relativa istanza fosse ancora sub iudice al momento della
sopravvenienza della legge di conversione.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 20.04.2015:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 maggio 2015

DEPOSITATA

233976), secondo cui le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene

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