Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46589 del 19/05/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 46589 Anno 2015
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TADDEO VITO N. IL 04/05/1953
avverso l’ordinanza n. 2345/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 12/06/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. tx ot,o c A i%) 60E1A, eLt

IrettrtntrfrOsr-A3414;

Data Udienza: 19/05/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 12.06.2014, ha
rigettato il reclamo proposto da Taddeo Vito avverso il provvedimento con cui il
magistrato di sorveglianza aveva negato il richiesto beneficio della liberazione
anticipata speciale, in considerazione della natura ostativa ex art. 4-bis ord.pen.
del reato la cui condanna era in corso di espiazione (omicidio plurimo aggravato)
e della soggezione al principio tempus regit actum delle leggi in materia di
benefici penitenziari.

della legge penale con riguardo ai principi di cui all’art. 2 cod. pen., applicabili
anche ai decreti legge convertiti con emendamenti, avendo presentato l’istanza
di ammissione al beneficio nella vigenza del D.L. n. 146 del 2013, e deducendo
l’esigenza di contemperare il principio tempus regit actum con le motivazioni del
decreto d’urgenza, costituite dalla necessità di rimediare al trattamento inumano
e degradante cui era sottoposta la popolazione carceraria, che dovevano
prevalere sulle esigenze di prevenzione; lamenta la irragionevole disparità di
trattamento rispetto al beneficio della liberazione anticipata ordinaria, fruibile
anche dai condannati per titoli di reato previsti dall’art. 4-bis ord.pen., in quanto
i relativi presupposti non erano collegati al reato commesso ma alla positiva
valutazione della partecipazione del detenuto al percorso di rieducazione;
sollecita in subordine la proposizione di questione di legittimità costituzionale
dell’art. 4 legge n. 10 del 2014 per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost..
3. Il Procuratore Generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto
del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La legge n. 10 del 2014, in sede di conversione del D.L. n. 146 del 2013, ha
soppresso la norma originariamente contenuta nel 4° comma dell’art. 4 del
decreto d’urgenza – che riconosceva anche ai condannati per taluno dei reati
ostativi previsti dall’art. 4-bis ord.pen. (tra i quali rientra quello di cui all’art. 575
cod. pen.) la possibilità di fruire dell’ampliamento a 75 giorni, per ciascun
semestre di pena scontata, della detrazione di pena conseguente al
riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata, alla condizione che essi
avessero dato prova nel periodo di detenzione di un concreto recupero sociale
desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della personalità escludendo in via assoluta tale categoria di condannati dal novero dei beneficiari
dell’ampliamento della misura premiale.
3. La norma sopravvenuta, preclusiva del beneficio, deve trovare immediata
applicazione nei procedimenti di sorveglianza anche in corso, a prescindere dal r
1

2. Ricorre per cassazione Taddeo Vito, personalmente, lamentando violazione

momento di presentazione dell’istanza di liberazione anticipata da parte del
condannato (anche se avvenuta nella vigenza del decreto d’urgenza e prima
della legge di conversione), in applicazione del principio di diritto, affermato dalle
Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 24561 del 30/05/2006, Aloi (Rv.
233976), secondo cui le disposizioni concernenti l’esecuzione delle pene
detentive e le misure alternative alla detenzione, non riguardando l’accertamento
del reato e l’irrogazione della pena, ma soltanto le modalità esecutive della
stessa, non hanno carattere di norme penali sostanziali, e pertanto (in assenza,
come nella fattispecie, di una specifica disciplina transitoria) soggiacciono alla

regola tempus regit actum e non alla disciplina della successione delle norme
penali nel tempo dettata dall’art. 2 cod. pen. e dall’art. 25 Cost., principio che ha
trovato riconoscimento anche nella giurisprudenza costituzionale e in quella della
CEDU, che hanno escluso che il principio della irretroattività della legge più
sfavorevole trovi applicazione in materia di benefici penitenziari in genere e di
liberazione anticipata in specie (vedi sentenza Grande Camera del 21.10.2013,
Del Rio Prada contro Spagna).
4. Va in ogni caso rilevato che le disposizioni di un decreto legge non convertito
perdono efficacia sin dall’inizio (art. 77 comma 3 Cost.), e dunque non possono
spiegare alcun effetto ultrattivo con riguardo ai comportamenti e alle situazioni
pregresse ai quali la norma non recepita dalla legge di conversione collegava
l’aspettativa di effetti favorevoli (Sez. 1 n. 34073 del 27/06/2014, tic. Panno).
La caducazione della norma non convertita di cui al testo originario dell’art. 4
comma 4 D.L. n. 146 del 2013 esclude, dunque, in radice la sua idoneità a
inserirsi in un fenomeno successorio quale quello – invocato dal ricorrente regolato dall’art. 2, commi 2 e 4, cod. pen., con la conseguenza che nessun
diritto o aspettativa basato su tale norma può trovare riconoscimento e tutela
per il solo fatto che la relativa istanza fosse ancora sub iudice al momento della
sopravvenienza della legge di conversione.
5. E’, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
prospettata dal ricorrente con riferimento all’esclusione dell’applicazione della
disciplina di maggior favore in tema di liberazione anticipata ai detenuti in
espiazione pena per un reato ostativo ex art. 4-bis ord.pen..
La norma che il ricorrente censura ha introdotto una disciplina speciale di favore,
che estende la misura dì un beneficio penitenziario già previsto e applicabile in
via generale – ex art. 54 ord.pen. – a tutti i condannati, con la sola eccezione dei
soggetti condannati per uno dei titoli di reato, più gravi e che destano particolare
allarme speciale, previsti dall’art. 4-bis ord.pen..
Proprio la natura e connotazione di maggiore pericolosità dei suddetti reati, e dei
relativi autori, giustifica e rende non discriminatoria, né irragionevole, né
2

G/3

contraria al principio rieducativo della pena, una più limitata applicazione a
questi ultimi del beneficio della liberazione anticipata, escludendoli dalla
possibilità di usufruire della maggiorazione del beneficio da 45 a 75 giorni per
semestre di pena scontata: per poter ravvisare un’irragionevole disparità di
trattamento, censurabile in termini di costituzionalità, dovrebbe esistere
un’assoluta onnologabilità delle situazioni sottoposte a un trattamento (in tesi)
differente, ciò che non si verifica nel caso di specie, in ragione della – obiettiva situazione di diversa e maggiore pericolosità che caratterizza la posizione del

261880), nei cui confronti è perciò legittima una diversa disciplina, funzionale a
tutelare le esigenze di prevenzione, che il legislatore ha ritenuto preminenti,
nell’ambito di un ragionevole bilanciamento di valori, su quelle della riduzione del
tempo di permanenza in carceri sovraffollati dei soggetti che abbiano dato prova
di partecipazione al processo rieducativo.
6. Il provvedimento impugnato si rivela dunque immune da censure.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva assunta il 20.04.2015:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 19 maggio 2015

Il Consigliere estensore

Il Presidente

soggetto condannato per un reato ostativo (Sez. 1 n. 1650 del 22/12/2014, Rv.

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