Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46585 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46585 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MATACENA EVA N. IL 01/01/1988
avverso la sentenza n. 1351/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
12/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA LA CORTE
– Rilevato che la Corte d’Appello di Firenze, rideterminando la pena a seguito
della concessione delle attenuanti generiche e convertendo la pena detentiva
inflitta in quella pecuniaria, confermava nel resto la sentenza del giudice di
primo grado che aveva ritenuto l’imputata responsabile per il reato di guida in
– Rilevato che l’imputata proponeva ricorso per cassazione avverso detta
decisione, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 186, 2° comma codice
della strada, poiché il tasso alcolemico riscontrato, pari a 0,89 g/I, ben poteva
essere considerato compreso nella lett. a) del comma 2 dell’art. 186 c.d.s.,
(lf cert.o.,

sectit non avendo il legislatore previsto i centesinni,Vtioveva ritenersi che lo
scaglione di cui alla lett. b) iniziava il suo ambito applicativo a partire dal tasso
alcolernico pari a 0,90;
che, inoltre, l’imputata deduceva l’erronea applicazione del comma 9 bis
dell’art. 186 del codice della strada, norma che prevedeva l’applicazione della
misura sostitutiva dei lavori di pubblica utilità in ogni caso, salva l’opposizione
dell’imputato, laddove la misura era stata ingiustificatamente negata dal
Tribunale, e, per altro verso evidenziava la manifesta illogicità della
motivazione in forza della quale la misura era stata negata;
– Ritenuto che i motivi fatti valere risultano manifestamente infondati, posto
che, quanto al primo, la formulazione del testo normativo, nel quale si utilizza
l’espressione “superiore a”, rende inequivocabile l’individuazione della soglia
atta a far scattare l’ipotesi di cui alla lettera b), ravvisabile con riferimento a
tutte le frazioni decimali eccedenti il limite di 0,80 g/I e, quanto al secondo,
non è consentita la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di una pena già
convertita, peraltro su richiesta stessa della parte (Cass. Sez. 4 n. 37967 del
17/5/2012);
– Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, la condanna dell’istante al
pagamento delle spese processuali e, non emergendo ragioni di esonero, della
sanzione pecuniaria ex art.616 C.P.P.;

stato di ebbrezza;

P. Q. M.
La Corte di Cassazione VII° Sezione Penale dichiara inammissibile il ricorso e
condanna 14ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17/7/2013
PresidenV

Il Consigliere Est.

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