Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46584 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46584 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABIS ANNA N. IL 22/05/1950
avverso la sentenza n. 13/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del
11/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA

2. Propone ricorso per cassazione l’imputata, deducendo il difetto di motivazione in
relazione alla sua affermata penale responsabilità, considerato che la condanna era
stata basata quasi esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, che in qualità di
parte civile, era portatrice di un interesse in causa.

3. Il ricorso é inammissibile.
Invero le censure mosse sono generiche e non consentite nel giudizio di legittimità,
atteso che è stata riproposta la medesima tesi già esaminata dalla Corte di merito.
Nella giurisprudenza di legittimità è stato affermato il seguente principio di diritto: “E’
inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (in termini, Sez. 4, N. 256/98

ud. 18/9/1997 – RV. 210157; nello stesso senso Sez. 4, N. 1561/93 – ud. 15/12/1992 – RV.
193046).

Nella concreta fattispecie la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto del
proprio convincimento, vagliando analiticamente le questioni sottoposte al suo esame
ed evidenziando come la responsabilità dell’imputata emergesse chiara dall’istruttoria
svolta ed, in particolare, dalle dichiarazioni di un vigile urbano presente al fatto ed
altro conducente di un veicolo che seguiva quello della vittima, testi che aveva riferito
come il Di Salvo avesse impegnato l’incrocio mentre la luce era verde e, quindi
l’imputata fosse passata con il rosso.
Le censure sul punto mosse dalla difesa alla sentenza, esprimono solo un dissenso
generico rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di
primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non
consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza
impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle
argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui
avere rilievo.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000= in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 201

1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di ABIS Anna
per il reato di cui all’art. 590 c.p. per lesioni colpose in danno di Di Salvo Giuseppe
(acc. in Palermo il 24\4\2006). All’imputata era stato addebitato che, alla guida della
sua auto Fiat Panda, giunta in prossimità di un incrocio, nonostante il semaforo
proiettasse la luce rossa, lo aveva attraversato andando a collidere con il motociclo
condotto dalla vittima che era passata con la luce verde.

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