Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46580 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46580 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SILVESTRO ANTONIO N. IL 18/06/1956
avverso la sentenza n. 3344/2010 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
09/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 17/07/2013

Motivi della decisione
De Silvestro Antonio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Firenze in data 9.03.2012, con la quale, in parziale riforma
della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Pistoia, Sezione distaccata di
Monsummano il 16.03.2010, in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. b),
cod. strada, è stata rideterminata la pena originariamente inflitta nei confronti del
prevenuto.

motivazione in riferimento alla intervenuta affermazione di penale responsabilità.
Osserva il difetto di prova in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del
reato, poiché l’imputato poco prima del controllo, aveva utilizzato una resina che
può provocare una sintomatologia simile a quella dell’alterazione alcolica. Al
riguardo, rileva che in atti vi è certificato medico attestante l’allergia del prevenuto
alla resina impiegata per la manutenzione delle barche.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, l’esponente propone censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché
l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva
competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da censure logiche, perché basata su corretti criteri di
inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di
esperienza.
Come è noto la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha
ritenuto, pressocchè costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile
a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di
spessore tale da risultare percepibile ictu °culi, in quanto l’indagine di legittimità
sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il
sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del
legislatore, a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza
possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni
processuali” (Cass. 24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n.
12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula
dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto
posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata
al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità, la mera
prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle
risultanze processuali” (Cass. sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). In sede di
legittimità non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle

Con unico motivo la parte denuncia la violazione di legge ed il vizio di

circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769,
Rv. 201177; Cass. Sez. VI sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009,
Rv. 244181). Del resto, nel caso di specie, la Corte territoriale ha espressamente
considerato, con rilievo che risulta del tutto conferente rispetto al tenore della
prospettazione difensiva, che il motivo di appello con il quale era stata richiesta
l’assoluzione del prevenuto – per essere l’alterazione alcolica dovuta a cause
esterne, indipendenti dalla volontà dell’imputato – risultava del tutto generico.

ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro
1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero.
P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 17 luglio 2013.

Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del

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