Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46579 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46579 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATHID THIAM N. IL 02/11/1982
avverso la sentenza n. 2843/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
04/11/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di BATHID
Thiam per il delitto di cui all’art. 171 ter lett. B) e C) legge 633 del 1941 (acc. il
11\9\2003).

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su motivi non specifici.
Invero, con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che
“È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse
ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi
considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere
apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la
mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le
esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a
mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), all’inammissibilità” (Cass. IV, 5191\2000, imp.
Barone, rv. 216473). Nel caso di specie, dalla semplice lettura dei motivi di ricorso si
evince la assoluta assenza di specificità, dal che la inammissibilità dell’impugnazione.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al pagamento della somma di C 1.000= in favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il 17 luglio 2013
Il Consiglier estenso5e

e

Il President

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo il difetto di motivazione della
pronuncia di condanna e sulla presenza dell’elemento soggettivo.

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