Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 46575 del 17/07/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 46575 Anno 2013
Presidente: FOTI GIACOMO
Relatore: IZZO FAUSTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROSSINI CRISTIANO N. IL 01/02/1971
avverso la sentenza n. 2352/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
10/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO;

Data Udienza: 17/07/2013

OSSERVA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe veniva confermata la condanna di ROSSINI
Cristiano Antonio per il delitto p. e p. dagli artt. 624-625 c.p. (acc. in Milano il
26\11\2004). All’imputato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla
recidiva reiterata, veniva irrogata la pena di mesi 9 di reclusione ed C 600= di multa.

3. Il ricorso è inammissibile.
Invero le censure formulate sono manifestamente infondate ai sensi dell’art. 606, co.
3 0 , c.p.p. e fondate su argomentazioni già vagliate e risolte negativamente dal giudice
del merito.
Va ricordato che la contestazione della recidiva reiterata, ai sensi dell’art. 69 c. IV,
c.p. inibisce la prevalenza delle attenuanti.
Nel caso de quo, il giudice del merito, con congrua motivazione, non viziata da
manifesta illogicità, tenuto conto della reiterazione delle condotte criminose della
stessa specie, ha ritenuto di non disapplicare l’aggravante, essendo l’ulteriore reato
commesso espressione di maggiore colpevolezza e pericolosità sociale.
Per quanto detto, i motivi di censura sono manifestamente infondati.
4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa delle Ammende,
non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1000,00 (mille/00) a titolo di
sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 (mille/00) in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma 17 luglio 2013
Il Presiden3

2. Propone ricorso per cassazione l’imputato lamentando la violazione di legge ed il
difetto di motivazione in relazione al fatto che il giudice di merito non aveva
riconosciuto la operatività delle attenuanti generiche disapplicando la recidiva
reiterata.

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